Tracciabilità delle detrazioni

05/03/2020

I commi 679-680 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio, stabiliscono che, al fine di fruire delle detrazioni Irpef del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti (ovvero quelli indicati dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi - es. spese veterinarie, spese funebri, spese per attività sportive, etc.), i contribuenti dovranno utilizzare sistemi di pagamento tracciabili (utilizzo di carte di credito, bancomat, bonifici bancari, postali, etc.).
La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici. Si ritiene che con riferimento a quest’ultima locuzione il legislatore abbia voluto ricomprendere oltre ai classici dispositivi come, ad esempio, il misuratore di pressione, anche quelli detti “dispositivi medici su misura” ossia quelli fabbricati appositamente per un determinato paziente sulla base della prescrizione scritta dal medico quali, a titolo esemplificativo, le protesi dentarie, i plantari, etc.
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione non trova applicazione neanche con riferimento alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.