Gli operai che effettuano lavorazioni agricole sono inquadrati in agricoltura

29/04/2020

Con la circolare n. 56 del 23 aprile 2020, l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’inquadramento previdenziale degli operai dipendenti da imprese che svolgono lavorazioni agricole conto terzi. L’articolo 6, lettera e), legge n. 92/1979, dispone l’inquadramento in agricoltura degli operai addetti a “lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde”, a prescindere dalla classificazione previdenziale del rispettivo datore di lavoro, che può anche essere non agricolo.
Si tratta dell’ipotesi, sempre più frequente in agricoltura, in cui un’impresa non agricola (industriale, artigianale, o del terziario) svolge servizi in favore di un’azienda agricola, mediante contratti di appalto. La norma, in buona sostanza, stabilisce un’eccezione rispetto alla regola generale, definendo l’inquadramento previdenziale dei lavoratori in relazione alla mansione dagli stessi esercitata, anziché sulla base all’attività complessivamente svolta dall’impresa da cui dipendono.
La fattispecie era stata già oggetto di attenzione da parte dell’Inps, che nel giugno scorso, con la circolare n. 94/2019, aveva precisato che - trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale - l’elencazione di cui alla lettera e) dell’articolo 6 L. n. 92/1979, doveva essere intesa come tassativa, con conseguente esclusione dal settore agricolo dei lavoratori che svolgono attività “di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole svolte da imprese non agricole” .
L’interpretazione restrittiva dell’Inps - peraltro non in linea nemmeno con la prassi seguita sino ad allora dalle sedi territoriali dell’Istituto nella gestione degli inquadramenti previdenziali degli operai occupati in lavorazioni agricole conto terzi - aveva sollevato forti perplessità e preoccupazioni nel mondo produttivo e del lavoro agricolo. Confagricoltura si è quindi prontamente attivata nei confronti dell’Istituto per chiedere di rivedere il proprio orientamento interpretativo, non in linea con la ratio e la lettera della legge.
L’Inps è dunque tornato sull’argomento, e, rettificando le indicazioni già fornite nella circolare n. 94/2019, ha chiarito che gli operai dipendenti da datori di lavoro classificati dall’Inps in un settore diverso da quello primario devono essere inquadrati in agricoltura se svolgono lavorazioni quali l’aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle viti infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento.
Pertanto, le imprese non agricole – comprese le aziende agromeccaniche che svolgono servizi conto terzi in agricoltura - possono continuare ad inquadrare nel settore previdenziale agricolo gli operai addetti alle attività sopra specificate (potatura, etc.), sempre nel rispetto delle norme che disciplinano il contratto di appalto.
L’Inps ha anche chiarito gli effetti che possono discendere dal disconoscimento dell’inquadramento agricolo di un’impresa, affermando che nel caso in cui venga accertata l’eventuale carenza dei requisiti per classificare il datore di lavoro nel settore agricolo, sarà necessario “accertare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell’articolo 6 della Legge 92/1979”.
In altri termini, l’operaio dipendente da un’impresa già agricola riclassificata in un settore diverso da quello primario può mantenere il proprio inquadramento previdenziale agricolo se l’attività cui è stato effettivamente adibito rientra tra quelle agricole ai sensi dell’articolo 6, Legge n. 92/1979. Fino ad ora, invece, la riclassificazione dell’azienda da parte dell’INPS in un diverso settore, determinava l’automatica riclassificazione nel settore medesimo anche del lavoratore, a prescindere dalla mansione effettivamente esercitata.


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