Nuove misure in materia di cassa integrazione, proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro - Decreto Legge 52/2020

19/06/2020

Con il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il Governo interviene nuovamente sulle norme speciali in materia di cassa integrazione emanate nei mesi scorsi per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (d.l. n.18/2020 e d.l. n.34/2020) e dispone la proroga dei termini per la presentazione della istanza di emersione dei rapporti di lavoro e di richiesta del reddito di emergenza disciplinati dal cd. “decreto-rilancio” (d.l. n. 34/2020).
Il primo comma dell’art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52, modifica nuovamente la speciale disciplina della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario FIS e della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 per riconoscere, ai datori di lavoro che abbiano già fruito per intero delle prime 14 settimane di trattamento di integrazione salariale, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.
Le nuove disposizioni prevedono che i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il secondo comma dell’art. 1 del d.l. n. 52/2020 interviene nuovamente sulla disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze per i trattamenti di integrazione salariale che era già stata modificata dal decreto-legge n. 34/2020.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020, rivede i termini per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS, Cassa integrazione agricola (CISOA) e Cassa integrazione in deroga.  Esso ribadisce che le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e introduce tuttavia una disciplina transitoria per consentire un graduale adeguamento al nuovo regime. 
Si prevede infatti che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Tale previsione si riferisce, in sostanza, ai periodi di sospensione o riduzione iniziati nel mese di maggio 2020.
Viene inoltre ampliato il termine per la presentazione delle istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020: queste infatti devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020 (in precedenza tale termine era fissato al 31 maggio 2020).
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare  la  domanda  nelle modalità  corrette  entro 30  giorni   dalla   comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di  decadenza,  anche  nelle  more  della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione  competente;  la  predetta  presentazione  della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 52/2020).