Decreto Agosto, nuova possibilità di cassa integrazione agricola

08/09/2020

Con una nuova disposizione dedicata del Decreto Agosto viene rinnovata la possibilità di far ricorso al trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La CISOA può infatti essere richiesta per una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Alla CISOA si applica la speciale disciplina di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anziché l’ordinaria normativa contenuta nell'articolo 8 della legge n. 457/1972.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre 2020 (entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020). Anche per la CISOA viene specificato che gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della previgente (art.19, c. 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020) collocati, anche in parte, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal decreto-legge n. 104/2020 in commento. La norma precisa infine che i periodi di integrazione in oggetto sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge n. 457/1972, al fine di non pregiudicare l’eventuale diritto alla CISOA ordinaria. Questa precisazione della legge conferma, a nostro avviso, che i datori di lavoro agricolo – una volta esauriti i periodi speciali di CISOA per COVID-19 introdotti dal decreto-legge n. 34/2020 e ora dal decreto-legge n.104/2020 – possono accedere alle 90 giornate di CISOA secondo le regole ordinarie.