Esenzione dall’Imposta di registro per gli acquisti di terreni agricoli per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria

27/01/2021

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, limitatamente all'anno 2021, il comma 41 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, a favore di Coltivatori Diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale, il cui valore economico sia inferiore o uguale a 5.000 euro (sempre che i terreni siano qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti), non si applica l'imposta fissa di registro di 200 euro (articolo 2 comma 4-bis del D.L. n. 194/ 2009 conv. in L. 25/2010, ex PPC).