Contributo a fondo perduto per i comuni montani

15/02/2021

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda e le istruzioni per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni totalmente montani.
Le istanze si potranno presentare fino al 24 febbraio 2021. Possono accedere alla richiesta del contributo in esame, i soggetti titolari di partita IVA (compresi gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario) che non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto Rilancio nel periodo definito dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 ( 15 giugno-13 agosto 2020) e che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19), classificati come totalmente montani. Ai fini della individuazione dei comuni classificati come totalmente montani, le istruzioni ministeriali, rimandano all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 30 aprile 2020, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita Iva prima di tale data.