Incremento delle percentuali di compensazione IVA per legno e legna da ardere

25/02/2021

La Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio pubblica il decreto del MEF del 5/02/2021, emesso di concerto con il MIPAAFT, che, in attuazione dell’art. 1, comma 622 della L. n. 145/2018, ha innalzato le percentuali di compensazione relative alle cessioni di legno, e di legna da ardere, al 6,4%, a far data dal 1° gennaio 2020. Il decreto ha stabilito la nuova misura della percentuale di compensazione, ex art. 34 del DPR. n. 633/72, per le cessioni riguardanti:

legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01), di cui al numero 43 della tabella A - Parte I- allegata al DPR n. 633/72): 6,4%;

legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04), di cui al numero 45) della tabella A - Parte I- allegata al DPR n. 633/72): 6,4%.

La percentuale di compensazione rappresenta l’IVA che il produttore agricolo può far valere  a titolo d’imposta assolta sugli acquisti, in costanza di applicazione del regime speciale agricolo. Per la vendita di legno e legna da ardere, l’aliquota ordinaria è stabilita al 10% per le cessioni  della legna da ardere e al 22% per le cessioni del legno semplicemente squadrato. I produttori di legname, potranno recuperare la maggiore imposta detraibile, per le liquidazioni periodiche IVA già effettuate, in sede di dichiarazione annuale IVA.