Invalidità civile: visite di revisione

06/05/2013

I soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile (sordità civile, cecità, handicap ai sensi della legge n.104/1992) che riporti una data di scadenza per revisione ma non titolari di prestazione economica devono provvedere, con congruo anticipo, a presentare all’INPS domanda di revisione. Gli interessati sono coloro che hanno ricevuto un verbale sanitario con revisione e si trovano in una delle seguenti situazioni: - la percentuale di invalidità riconosciuta è inferiore al 74% - la percentuale di invalidità riconosciuta è almeno pari al 74% ma, in assenza dei previsti requisiti socioeconomici, la prestazione economica non è stata liquidata - risultano fruire dei benefici previsti dall’art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/1992 direttamente e/o tramite i propri familiari. In assenza di domanda di revisione i benefici di ogni natura che discendono dal verbale sanitario decadono a partire dalla data di scadenza per revisione. Per la domanda di revisione non è necessario inviare preventivamente il certificato medico. È sufficiente inoltrare con modalità telematica l’apposita istanza, avvalendosi dell’assistenza del Patronato.