Denuncia di infortunio on line: obbligo dal 1° luglio 2013

07/05/2013

Si informano le aziende associate assuntrici di manodopera che la denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, per i quali siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. L’invio della denuncia- comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi. Ora a decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica. Si riportano qui di seguito alcune semplici ed utili indicazioni, al fine di evitare sanzioni per la mancata osservazione delle disposizioni di legge.
SEDE INAIL COMPETENTE
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/ comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Necessariamente l’azienda datore di lavoro tra altro, deve dotarsi del prescritto registro infortuni che dovrà essere vidimato dall’Asl competente, su cui verranno annotati tutti gli elementi identificativi dell’infortunio. Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/ comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Il datore di lavoro è tenuto ad allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia/ comunicazione di infortunio tramite compilazione del modulo cartaceo (possibilità prevista sino al 30 giugno p.v.). Qualora, invece, la trasmetta per via telematica, è sollevato dall’onere di invio contestuale del certificato medico (D.M. 15 luglio 2005). Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge. Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro. Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/ comunicazione per le relative finalità assicurative. Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
SANZIONI
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa. In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa. Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato e del settore agricoltura non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia. Gli addetti al servizio paghe degli Uffici Zona di Confagricoltura sono a disposizione delle aziende associate per fornire gli eventuali ulteriori chiarimenti.

Mario Rendina