In breve dell'8 Maggio 2014

08/05/2014

Niente anticipi Pac se non si paga il contributo Cosman
La Giunta Regionale, con una delibera del 7 aprile scorso relativa all’autorizzazione all’erogazione alle aziende agricole di anticipazioni finanziarie sui futuri contributi relativi al Regime di Pagamento Unico, ha deciso che le anticipazioni finanziarie vengano erogate tenendo presente il registro titoli al lordo delle anomalie territoriali, fatta eccezione per aziende con debiti appositamente comunicati ad Arpea relativi a pubblici servizi regionali o altri blocchi amministrativi. Essendo il servizio svolto dal Consorzio Cosman un pubblico servizio regionale tutte le aziende agricole che hanno debiti nei confronti del Consorzio non potranno beneficiare delle anticipazioni finanziarie. Per regolarizzare le proprie pendenze con il Consorzio gli allevatori morosi devono recarsi in una sede di territoriale di Equitalia e richiedere un estratto di ruolo con tutti gli importi dovuti al Consorzio (aggiornati con interessi e spese maturate), pagare, facendosi rilasciare una ricevuta di pagamento da trasmettere urgentemente per fax o e-mail agli uffici del Consorzio. Il Cosman ricorda che assolutamente non bisogna utilizzare per il pagamento bollettini premarcati  scaduti in quanto nel frattempo sono sicuramente maturati interessi di mora e altre spese. Il rischio è che Equitalia non riesca a ricondurre il pagamento e pertanto il debito continui a permanere.

 
Cauto ottimismo tra le industrie alimentari
Ritorna la fiducia tra le imprese dell'industria alimentare italiana, dopo oltre due anni di sentiment negativo. Lo rileva l'Ismea sulla base dei risultati della consueta indagine trimestrale condotta a marzo su un panel di 1.200 industrie italiane del settore.

Prima casa, se ceduta entro 5 anni dall’acquisto decadono i benefici

La cessione, entro i cinque anni, dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” al coniuge, in fase di giudizio di separazione consensuale, determina la decadenza dai benefici stessi, laddove il coniuge cedente non proceda all’acquisto di un altro, entro l’anno successivo. In questi termini – chiarisce l’Agenzia delle Entrate - si è espressa la sezione tributaria della Cassazione nella pronuncia n. 2263 del 3 febbraio 2014, che, nel cassare la sentenza di appello, ha accolto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.