In breve del 22 Aprile 2013

22/04/2013

Tares, le novità
È stato pubblicato il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (GU n.82 del 8-4-2013), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. In particolare, nell’articolo 10 sono state inserite alcune modifiche in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il comma 2 del suddetto articolo, prevede che, per il solo anno 2013:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo (e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso), i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Tali pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (i comuni non possono aumentarla) è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comma 3 poi modifica l'articolo 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, specificando che sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative (novità che andrà approfondita per valutarne l’impatto sulle attività economiche). È stato inoltre introdotto un alleggerimento amministrativo, infatti il comma 4, lettera a) (modifica dell’art. 12-ter del dl 6 dicembre 2011, n. 201) prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio (e non più entro 90 giorni) o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.