Entra in scena la cedolare secca sugli affitti

15/04/2011

Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile diventa operativa la “cedolare secca” introdotta dall’articolo 3 del D. Lgs. 23/2011 cosiddetto “federalismo fiscale”.
La cedolare secca, in estrema sintesi, consiste in un regime di tassazione del canone relativo alle unità immobiliari abitative, esclusi gli uffici, locate ad uso abitativo, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione; sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica con un’aliquota del 21%, che scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
L’opzione per usufruire di tale regime di tassazione potrà essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’unità  immobiliare oggetto di locazione e sulle relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.
Nel caso di immobile cointestato, l’opzione dovrà essere esercitata distintamente da ogni locatore ed esplicherà efficacia  solo in capo a quelli che l’hanno esercitata. A coloro che non si siano avvalsi dell’opzione resterà applicabile l’imposta di bollo e l’imposta di registro, quest’ultima calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
L’opzione potrà essere esercitata in sede di registrazione del contratto di proroga o di risoluzione dello stesso oppure, per i contratti  già in essere al 7 aprire, con applicazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Si riepilogano nella tabella le modalità e termini di applicazione di tale opzione. È fondamentale ricordare che, per l’efficacia dell’opzione e prima dell’esercizio di questa, il locatore sarà tenuto a comunicare con lettera raccomandata al conduttore la rinuncia per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
I soggetti che hanno effettuato l’opzione saranno tenuti al versamento della cedolare secca calcolata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti; tale imposta sostituirà l’Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l’opzione, l’imposta di registro e l’imposta di bollo dovuta.
I nostri Uffici sono a completa disposizione di tutti gli associati per eventuali valutazioni di convenienza del nuovo regime di tassazione dei redditi da immobili e per qualsiasi ulteriore informazione in merito