Assegno di maternità di base per le donne che non beneficiano di altra indennità

29/04/2011

Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno che non beneficiano di altra indennità di maternità è concesso dai comuni l’assegno di maternità di base. L’Inps ha comunicato i nuovi importi ed i limiti di reddito al fine di ottenere l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice, a seguito dell’incremento dell'indice ISTAT, che è risultato per il suddetto anno pari all’1,6%. Pertanto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenut i dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, l’importo è di  euro 316,25 mensili per complessivi euro 1.581,25 (pari a 5 mensilità). L’assegno di maternità viene corrisposto a condizione che il reddito familiare non sia superiore al valore Isee (l’indicatore sulla situazione economica che tiene conto anche del patrimonio immobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno. Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale assegno, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è aggiornato a euro 32.967,39. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza (anche se l’assegno sarà erogato dall’Inps) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio (o dalla data di ingresso del minore in famiglia).