IMU: sospensione del versamento per terreni agricoli e fabbricati rurali

04/06/2013

Il 17 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha disposto la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU 2013 relativamente ad alcune categorie di immobili tra cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Più in particolare, a norma dell’art. 1 del decreto legge in corso di pubblicazione sulla G.U., in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il versamento della prima rata dell’imposta, il cui termine di pagamento è fissato al 17 giugno 2013, è sospesa per le seguenti categorie di immobili: a) terreni agricoli e fabbricati rurali; b) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie A/1, A8 e A/9; c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. Per quanto riguarda gli immobili agricoli, la sospensione ha carattere generale e riguarda sia i terreni, compresi quelli non coltivati, che le aree edificabili su cui permane l’utilizzo agro-silvo-pastorale da parte di IAP e CD, nonché i fabbricati rurali sia ad uso abitativo che strumentale. Al riguardo si ricorda che la materia è stata da ultimo disciplinata dal D.M. del 26 luglio 2012, che ha dettato le norme per l’individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità degli immobili. L’art. 2 del provvedimento prevede, altresì, un’ apposita clausola di salvaguardia secondo cui, nel caso che la predetta riforma dei tributi immobiliari non sia realizzata entro il 31 agosto 2013, il versamento della rata sospesa dovrà essere effettuato, con le regole vigenti, entro il 16 settembre 2013. Si ricorda che resta immutata la disciplina dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina e dei fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all’apposito elenco ISTAT. Per quanto concerne i criteri e la metodologia di calcolo utilizzati per determinare l'incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, per i terreni agricoli e i fabbricati rurali sono stati considerati i versamenti IMU per il 2012 effettuati dai contribuenti: il gettito dell'IMU agricola è risultato pari a 694,4 milioni di euro (630,2 milioni relativi all'IMU terreni e 64,2 milioni relativi all'lMU fabbricati rurali strumentali).

Marco Ottone