Co.Co.Co.Pro: indennità di sostegno al reddito

05/06/2013

Con la cosiddetta riforma Fornero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, viene introdotta l’indennità per i casi di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto (Co.Co.Co.Pro). La particolare indennità è riconosciuta solo a favore dei Co.Co.Co.Pro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps (contributo al 27,72%) in caso di perdita o fine attività lavorativa. Non rientrano tra i beneficiari i titolari di reddito autonomo (quindi non rientrano i lavoratori autonomi Art. – Comm. CD e IAP); gli iscritti alla Gestione Separata a vario titolo (es. assegnisti di ricerca, dottorandi con borsa di studio, ecc.); gli iscritti presso altre casse previdenziali. Il beneficiario può fare domanda quando realizza in via congiunta i seguenti requisiti: a) abbia operato nel corso dell’anno precedente in rapporto di monocommittenza (nell’anno precedente, rapporti sempre con uno stesso datore/committente); b) nell’anno precedente il reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non sia stato superiore al limite di 20.000 euro (si rivaluta ogni anno). Per reddito lordo complessivo si intende il reddito lordo conseguito in qualità di coordinato collaboratore e continuativo; c) nell’anno di riferimento (quello in cui si presenta la domanda) sia stata accreditata almeno una mensilità; d) ci sia un periodo di disoccupazione, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente; e) nell’anno precedente risultino accreditate almeno quattro mensilità nella Gestione Separata. In via transitoria per gli anni 2013-2014 e 2015 sono sufficienti solo tre mesi di mensilità accreditata. La domanda si presenta entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Viene quindi superata la precedente disposizione che prevedeva la disposizione della domanda dopo due mesi di assenza di contratto di lavoro. Nel caso in cui il requisito c) - nell’anno di riferimento avere almeno una mensilità - venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda è prorogato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. L’importo dell’indennità è dato al 5% del minimale annuo di reddito previsto per i lavoratori autonomi moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente e le mensilità non coperte da contribuzione. Per importi pari o inferiore a 1.000 euro, l’erogazione è unica. Per importi superiori a 1.000 euro, la prestazione viene erogata mensilmente a tranche di importo non superiore a 1.000 euro.