Anniversario dell'Unità d'Italia - Festa Nazionale

23/02/2011

Solo per l’anno 2011, il giorno 17 marzo, ricorrenza del 150° anniversario di proclamazione dell’Unità d’Italia, è considerato giorno festivo.
Al fine di non far gravare sui datori di lavoro il costo di tale celebrazione, eccezionalmente si stabilisce una forma di compensazione tra la festa nazionale del 17 marzo 2011 e la festività soppressa del 4 novembre 2011. Pertanto in occasione della festività del 17 marzo 2011 i lavoratori dipendentisi asterranno dal lavoro. Per il trattamento economico spettante, occorre effettuare una distinzione tra coloro che sono retribuiti in misura fissa (operai a tempo indeterminato) e coloro che non sono retribuiti in misura fissa (gli operai a tempo determinato).
Per i primi lavoratori a tempo indeterminato – il pagamento della festività del 17 marzo è già compreso nella retribuzione mensile, sempreché essi si astengano effettivamente dalla prestazione lavorativa. In caso di prestazione di lavoro invece, oltre alla retribuzione mensile normalmente spettante, deve essere corrisposto il pagamento delle ore di effettivo lavoro prestato con la maggiorazione per lavoro festivo.
Mentre per i lavoratori a tempo determinato, il trattamento economico spettante per la festività – in virtù della compensazione con la festività del 4 novembre – è già compreso nel terzo elemento (30,44%), sempreché non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione lavorativa, invece, agli operai a tempo determinato deve essere corrisposta la retribuzione per le ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione prevista per lavoro festivo.
Per quanto riguarda infine la festività soppressa del 4 novembre la cui celebrazione, come noto, è spostata per legge alla prima domenica di novembre, per l’anno in corso non dovrà applicarsi il consueto trattamento stabilito dai contratti collettivi, e vale a dire non si opererà alcuna maggiorazione.