Assegno per il nucleo familiare

22/10/2010

Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo fami liare l’Inps ha provveduto ad emanare i livelli di reddito aggiornati che decorrono dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 e sono stati determinati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo che tra l’anno 2008 e l’anno 2009 è stato pari al 0,7%.
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai pensionati ex lavoratori dipendenti, disoccupati, in mobilità, cassintegrati.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.
L’assegno spetta per i componenti del nucleo familiare; i soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono:
• il richiedente dell’assegno
• il coniuge non legalmente separato
• i figli minori
• i figli maggiorenni inabili che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro
• i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni.
• i fratelli, le sorelle ed i nipoti, minori o inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione di reversibilità.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno va tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare
e del relativo reddito complessivo.
Per il periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011 il reddito familiare da prendere in considerazione per determinare
il diritto agli ANF è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’anno 2009.
Ai fini del diritto si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF
e i redditi di qualsiasi natura. I redditi da fabbricati devono essere considerati al lordo dell’eventuale deduzione relativa all’abitazione principale.
Il reddito del nucleo familiare deve derivare per almeno il 70% da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione ecc.).
L’assegno deve essere richiesto al datore di lavoro nel caso di lavoratore dipendente, e all’INPS nel caso di pensionato, disoccupato, operaio agricolo a tempo determinato, colf.
Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato direttamente dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’INPS il rimborso delle somme pagate.
Per operai agricoli a tempo determinato, colf, disoccupati l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS.
Ai pensionati l’assegno viene pagato dall’INPS insieme alla rata di pensione.