Lo smaltimento dei fanghi produce redditi diversi

21/09/2010

Con la risoluzione n. 74 del 26 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale
delle somme percepite da un’azienda agricola a fronte di un contratto di spandimento fanghi di depurazione in agricoltura con una società di gestione dei fanghi, nel rispetto del decreto legislativo 99/1992.
I fanghi ricchi di sostanze organiche migliorano la fertilità del terreno, favorendo il processo di umificazione, aumentando la carica batterica necessaria alle trasformazioni chimico-fisiche dei terreni e delle sostanze in
essi contenute.
Con l’operazione di spandimento, nel contempo, si evitano gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo dei fanghi che contengono liquami di bovino o suino e componenti organici derivanti da rifiuti urbani.
In sostanza, si tratta di classificare sia il compenso dell’agricoltore per aver acconsentito allo spandimento dei fanghi sul proprio terreno, che quello per l’eventuale distribuzione e interramento
dei composti.
L’Agenzia chiarisce che è classificato come reddito agrario quello che deriva dalla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, nonchè, dalle attività agricole connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente dallo svolgimento dell’attività agricola principale (prima parte del comma 3, dell’articolo 2135 del Codice civile).
Lo smaltimento dei fanghi non rientra in una fase della coltivazione, ma costituisce una prestazione di servizi e, dunque, l’attività non produce reddito agrario.
Pertanto:
- il compenso che viene erogato all’agricoltore per consentire lo smaltimento dei fanghi sui terreni da lui coltivati si configura come una prestazione di servizio riconducibile ad un obbligo di fare non fare o permettere e costituisce un reddito diverso tassabile autonomamente;
- il compenso invece erogato allo stesso nel caso in cui l’agricoltore provveda direttamente allo spandimento dei fanghi è inquadrabile tra le attività agricole connesse e concorre alla determinazione del reddito d’impresa forfettariamente o analiticamente.
Forfettariamente, applicando il coefficiente del 25%, quando l’imprenditore agricolo provvede direttamente allo spandimento dei fanghi utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata; analiticamente, quando l’imprenditore svolge la stessa attività non utilizzando in misura prevalente le attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività principale.
Entrambe le prestazioni sono soggette ad aliquota Iva ordinaria pari al 20%; per quanto riguarda l’Iva relativa alla prestazione di servizio l’agricoltore può usufruire della detrazione forfettaria pari al 50% configurandosi
la prestazione come un’attività connessa. I nostri Uffici sono a disposizione di tutti gli associati per i
chiarimenti del caso.