In breve del 30 Luglio 2013

30/07/2013

Sgravio dei contributi antinfortunistici, riaperti i termini per le domande
L’INAIL ha comunicato ufficialmente, con nota  del 17/07/2013, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sgravio dei contributi antinfortunistici per le annualità 2012 e 2013 ai sensi dell’art. 1, c. 60, della legge n. 247/2007. Le relative istanze di sgravio potranno essere presentate fino al 15 ottobre 2013. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Paghe dell’Unione. Si tratta di una opportunità interessante e dai risvolti economici non trascurabili,  considerando che lo  sgravio può arrivare  fino al 20% dei contributi INAIL, dovuti per gli anni 2012 e 2013.

Applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso
Con nota del 12 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una richiesta della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena in merito alla applicabilità della cosiddetta maxi sanzione per lavoro sommerso nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio (ex art. 70 D.Lgs. n. 276/2003) che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato. Al riguardo la nota ministeriale chiarisce che la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro accessorio con il voucher, non può dar luogo all'irrogazione della "maxi sanzione”, qualora l’utilizzatore della prestazione abbia regolarmente effettuato la comunicazione preventiva all'INPS/INAIL. Ciò in analogia con quanto previsto per il lavoro dipendente (art. 4, legge 183/2010), ove la cosiddetta maxi sanzione per il lavoro sommerso viene applicata solo quando non siano stati effettuati i prescritti adempimento formali nei confronti della P.A. (comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l’impiego).

La nota ministeriale precisa tuttavia che la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro coi voucher può rappresentare il sintomo di una anomalia del rapporto di lavoro che deve indurre gli organi di vigilanza ad ulteriori accertamenti e alla trasformazione del rapporto medesimo nella forma comune di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo indeterminato) laddove le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo, secondo i canoni della subordinazione.

Emersione lavoratori irregolari, ci sono novità
Con circolare congiunta del 10 luglio 2013, i Ministeri del Lavoro e dell'Interno hanno fornito alcuni chiarimenti relativi alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, anche alla luce delle novità introdotte con il recente decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013.

Il decreto n. 76 ha fornito alcune precisazioni sulla procedura di emersione per rapporti di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, nel caso in cui siano intervenuti alcuni eventi durante l’iter della regolarizzazione.

In particolare, l’articolo 9, comma 10, del decreto n. 76, prevede che:

• in caso di rigetto della dichiarazione di emersione imputabile al datore di lavoro, al lavoratore viene comunque rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione con archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico;

• in caso di cessazione del rapporto nelle more del procedimento di emersione, la procedura si considera conclusa col rilascio del permesso di attesa occupazione ovvero per lavoro subordinato se assunto da altro datore di lavoro.

Al riguardo, si segnalano i seguenti chiarimenti forniti dalla circolare in commento:

• Datori di lavoro inseriti nella “black list”

Il decreto legislativo n. 109/2012 prevedeva l’impossibilità di accedere alla procedura di emersione per quei datori di lavoro che in passato avessero avviato procedure di emersione o avessero fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

In proposito, la circolare precisa che tali datori di lavoro potranno presentare idonee giustificazioni che saranno valutate in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, purché i suddetti comportamenti non risultino ricorrenti per il datore di lavoro.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro considereranno opportunamente tali giustificazioni potendo, eventualmente, ove sussistano i requisiti sopra richiamati, anche modificare il parere precedentemente espresso.

• Eventi riferibili al datore di lavoro

La circolare chiarisce che la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro prevista nelle more della procedura di emersione (ex art. 5, c. 6, D.Lgs. 109/2012) viene meno nel caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro medesimo.

• Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro

Come sopra ricordato, nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione, al lavoratore - che abbia il requisito della presenza in Italia al 31 dicembre 2011 – può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come già previsto nella Circolare dell’INPS n. 10/2013 il datore di lavoro dovrà comunicare allo Sportello Unico ed all’INPS l’interruzione del rapporto di lavoro.

La circolare in commento ricorda che il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta comunque responsabile per il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

• Idoneità alloggiativa.

La circolare chiarisce, infine, che la mancanza di idoneità alloggiativa non potrà essere considerata ostativa alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero.

Nell’ambito della procedura di emersione, quindi, l’idoneità alloggiativa va richiesta ma non può essere considerata quale motivazione per un rigetto.