Modelli RED: chiarimenti

07/08/2013

Com’è noto, il pensionato non dove produrre il RED quando tutti i redditi propri e dei componenti il nucleo familiare, se rilevanti per le prestazioni da erogare al soggetto, sono stati integralmente dichiarati al fisco. In caso contrario, quando cioè tutte le informazioni necessarie non siano state dichiarate al fisco, deve essere compilato il RED con i dati reddituali di tutti i componenti il nucleo familiare, inserendo anche i redditi già dichiarati al fisco. Ad esempio, un pensionato tenuto a dichiarare i redditi all’INPS, che abbia reso la dichiarazione al fisco, e abbia il coniuge a carico, il quale coniuge possegga solo redditi da casa di abitazione, o redditi di qualunque tipo al di sotto del limite previsto per essere considerato a carico del coniuge, deve comunque compilare il RED dichiarando non soltanto i redditi del coniuge ma anche i propri, esclusa la pensione. Il RED va compilato: - in assenza di redditi oltre la pensione - in presenza di redditi esenti che non siano stati dichiarati al fisco - in presenza di redditi al di sotto della soglia di esonero per la dichiarazione al fisco Il RED va compilato anche nel caso in cui siano stati dichiarati redditi da pensione estera, da lavoro autonomo e redditi agrari, in quanto nel dialogo con l’Agenzia delle Entrate tali tipi di reddito non transitano in modo tale da essere validamente gestiti dall’INPS. L’assenza di dichiarazione comporta equiparazione all’inadempienza e può determinare la sospensione delle prestazioni collegate al reddito e, trascorsi 60 giorni dalla sospensione senza adempiere all’obbligo di comunicazione, la revoca delle stesse. Ci si chiedeva come comportarsi nella compilazione del RED laddove il reddito influente per le prestazioni collegate al reddito sia solo quello imponibile ai fini fiscali e vi siano quote di reddito non più dichiarate nel 2012 ai fini IRPEF poiché assoggettate all’IMU (relative a fabbricati non locati compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito). Vi è in merito una risposta dell’Inps dove si chiarisce che i redditi non assoggettati ad IRPEF sono redditi che per la loro natura prevalentemente assistenziale soddisfano bisogni ritenuti dall’ordinamento meritevoli di una particolare tutela, che dal punto di vista fiscale si traduce in una sorta di intangibilità. Tale intangibilità non sembra essere assicurata al reddito fondiario derivante da immobili non locati per il fatto che l’IMU è stata sostituita all’IRPEF; i redditi fondiari (composti da reddito agrario e dominicale e da reddito dei fabbricati) per la loro natura intrinseca sono da ritenersi indice di capacità reddituale e scontano imposizione fiscale secondo le regole della normativa vigente, rendendo ininfluente dal punto di vista previdenziale l’eventuale assoggettamento ad IMU in alternativa all’IRPEF.