In breve del 2 Luglio 2014

02/07/2014

Nuove norme europee sulla provenienza dei mangimi nelle produzioni DOP
Il Regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato la scorsa settimana) introduce alcune novità importanti per quanto riguarda la provenienza dei mangimi per gli animali che producono la materia prima dei prodotti di origine animale DOP. Il testo comunitario prevede che gli alimenti forniti agli animali provengano integralmente dalla zona geografica delimitata, o nel caso non sia tecnicamente possibile garantirne la provenienza, che siano composti da mangimi extra areale non oltre il 50 % di sostanza secca su base annuale. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non devono  compromettere la qualità o le caratteristiche del prodotto derivanti essenzialmente dall'ambiente geografico.

Secondo fonti COPA COGECA tale disposizione vale per i nuovi prodotti registrati e non hanno influenza su quelli registrati prima della pubblicazione dell’atto delegato. Il Parlamento Europeo può proporre modifiche al nuovo testo di legge comunitario entro tre mesi dalla sua pubblicazione. In merito alle novità introdotte dal regolamento sull’origine dei mangimi è opportuno sottolineare che il COPA COGECA si era espresso negativamente. La provenienza dei mangimi, infatti, se non prevista specificatamente per motivi qualitativi dal disciplinare, non è necessario che provenga dallo stesso areale di produzione. In relazione a ciò Confagricoltura si attiverà nei confronti del Parlamento Europeo e del Governo italiano, durante il semestre di presidenza, perché il provvedimento venga rinviato alla Commissione per le modifiche necessarie.

 
Bruciare sarmenti di vite e residui di potatura non è reato
Con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, si supera il rischio di contenziosi e divieti scaturiti da ultimo con la norma introdotta con il decreto legge 136/13, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei fuochi) per contrastare il fenomeno della combustione illecita dei rifiuti. Come più volte sollecitato da Confagricoltura era necessario e urgente un intervento che agevolasse e non impedisse quello che per il settore agricolo è considerata una normale pratica agricola. Il provvedimento va infatti a modificare l’articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.” Ora serve l’impegno dei sindaci per rendere operativa la misura tramite l’emanazione di specifiche ordinanze.