In breve del 3 Luglio 2014

03/07/2014

La tassazione sulle rendite finanziarie passa dal 20 al 26%
Cambia la tassazione dei redditi di natura finanziaria: il Dl n. 66/2014 (articoli 3 e 4) ha stabilito il passaggio dell’aliquota dal 20 al 26%. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate precisando che la novità, che è in vigore da martedì 1° luglio, si applica genericamente ai redditi di natura finanziaria, dunque anche ai redditi finanziari percepiti nell’esercizio di attività di impresa (per questo non rientranti nella categoria dei redditi di capitale).

La circolare n. 19/E del 27 giugno chiarisce l’ambito applicativo, le deroghe e lo sfondo del rinnovato quadro normativo, nel quale viene definitivamente meno l’obbligo di ritenuta sui proventi delle attività e degli investimenti esteri precedentemente previsto a carico degli intermediari residenti (obbligo che era stato temporaneamente sospeso dal provvedimento delle Entrate del 19 febbraio scorso, per via delle difficoltà applicative riscontrate).

La norma che detta l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26% si applica non soltanto ai redditi di capitale, ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria. Restano fuori dall’ambito di applicazione della tassazione ad aliquota fissa del 26%, invece, le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate citate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir, in quanto non sottoposte a imposta sostitutiva (le quali concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%).

La nuova misura dell’aliquota si applica ai dividendi percepiti dall’1 luglio 2014; agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall’1 luglio 2014;  ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Invece, l’aliquota del 26% scatta a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell’1 luglio 2014 (e aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996).

Pertanto, per i differenziali generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima dell’1 luglio 2014 continua ad applicarsi l’aliquota precedente (a seconda dei casi, 12,5% o 20%).

Per ulteriori particolari si può consultare la Circolare 19/E del 27 giugno 2014.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/55109090/Circ_19E_140627.pdf

Come dire: risparmiate? Peggio per voi!

 
In arrivo alcune semplificazioni sui controlli
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, all’articolo 1 introduce novità in materia di semplificazione sui controlli eseguiti dalla pubblica amministrazione carico delle imprese, volte a evitare duplicazioni e sovrapposizioni. La norma prevede che l’ente che effettua il sopralluogo, qualora constati la regolarità del funzionamento dell'impresa, rilasci un apposito verbale a certificazione dell'esito del controllo. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non potranno essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo. La preclusione non vale in presenza di comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso in cui emergano atti, o fatti,  o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. In pratica, qualora si manifestino situazioni e circostanze nuove non conosciute all'atto dell'ispezione il caso potrà essere riaperto e quindi la situazione, già verificata, potrà essere riesaminata, alla luce delle diverse emergenze che non erano, né potevano, essere conosciute dall'amministrazione pubblica.

Il terzo comma dell'articolo uno prevede inoltre che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazione sanabili, diffida l'interessato ad adempiere le prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e a elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

Per agevolare la definizione delle pendenze è previsto che per queste violazioni l'importo dovuto venga ulteriormente ridotto del 30% se il versamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione dalla notificazione.

 
Mais, quotazioni al ribasso
I prezzi del mais continuano a scendere e la tendenza continuerà nei prossimi mesi. Gli analisti evidenziano che le quotazioni si sono ridotte di oltre il 40% nell’arco di un anno e sono ormai dimezzate rispetto ai valori massimi dell’estate 2012. L’altro ieri (martedì) alla Granaria di Milano il mais nazionale è stato quotato da 189 a 190 euro a tonnellata. Tra i “colpevoli” del ribasso la Cina, che ha ridotto le importazioni.