Infortuni occorsi a coltivatori diretti

08/08/2013

Con la nota n. 6048 del 15/07/2013, l’INAIL torna sul delicato tema della tutela assicurativa degli infortuni occorsi ai coltivatori diretti. L’INAIL si richiama alle istruzioni fornite nel tempo sull’argomento per ribadire che la tutela assicurativa non è applicabile agli eventi infortunistici verificatisi nello svolgimento dell’attività riconducibile alla sfera “imprenditoriale”, ritenendosi tale quella che attiene al momento “organizzativo” dell’attività economica. E’ meritevole, invece, di tutela l’infortunio che attiene al momento “lavorativo-esecutivo”, ossia quando l’evento si sia verificato nello svolgimento di attività fisiche manuali e concrete proprie dell’agricoltura o a queste strettamente connesse, funzionali o strumentali, con esclusione di quelle la cui connessione è solo occasionale e del tutto accidentale. Sono, ad esempio, da escludere dalla copertura assicurativa tutte quelle attività legate ai momenti delle denunce fiscali, nella tenuta della contabilità, ecc., mentre sono soggetti a tutela, oltre alle attività manuali proprie del lavoro agricolo, anche gli infortuni avvenuti “nello svolgimento di attività connesse”, “sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole” e “nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo”. La nota INAIL in commento affronta anche la particolare fattispecie degli infortuni occorsi nello svolgimento di attività poste in essere dal coltivatore diretto unicamente per il “soddisfacimento di esigenze personali e familiari”. In tale ambito occorre distinguere l’attività di produzione da quella di trasformazione dei prodotti. L’attività agricola di produzione, quando è posta in essere con le caratteristiche proprie della imprenditorialità (produzione per il mercato), è sempre meritevole di tutela assicurativa indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti, a nulla rilevando che parte dei beni prodotti possa essere poi destinata anche ad uso personale o familiare. L’attività di trasformazione dei prodotti, di contro, rientra nella tutela assicurativa esclusivamente se “caratterizzata dall’imprenditorialità”. Ne rimane esclusa, invece, quando è destinata ad uso personale o domestico. Così, ad esempio, in un’attività di allevamento (che è tutelata), la susseguente attività di trasformazione delle carni è coperta da assicurazione infortunistica solo quando sia effettuata per destinare il prodotto al mercato, essendone invece esclusa quando la si svolga per il consumo domestico.