Lavoratori dipendenti: comportamento e regole in caso di malattia

16/07/2012

L’Inps ha diramato il seguente documento nel quale sono illustrate le modalità alle quali i lavoratori in malattia devono attenersi nelle varie tipologie e casistiche.

COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA
Per ottenere il certificato occorre rivolgersi:
• al medico curante nei giorni feriali
• alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi
• alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso. Per le giornate successive è necessario rivolgersi al medico curante a meno che l’eventuale certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera contenga una prognosi di incapacità lavorativa.

IL CERTIFICATO TELEMATICO
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall’Inps al datore di lavoro pubblico o privato. E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico la propria tessera sanitaria, dalla quale si desume il codice fiscale. Il lavoratore ha comunque
l’obbligo di verificare i dati relativi al proprio domicilio, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità, se diverso, per le eventuali visite di controllo.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può richiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, o l’invio dei medesimi documenti alla propria casella di posta elettronica. La consultazione e la ristampa delle proprie attestazioni di malattia telematiche sono sempre possibili accedendo al sito internet www.inps.it. Servizi ulteriori sono disponibili per i cittadini muniti di codice PIN dell’Inps.
L’invio telematico del certificato soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite posta raccomandata al proprio datore di lavoro nel termine dei due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Rimane l’obbligo in capo al lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale. È parimenti fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero del protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

IL CERTIFICATO CARTACEO
Ai medici non è più consentito l’utilizzo e il rilascio della certificazione cartacea per certificare la malattia dei lavoratori dipendenti: fanno eccezione i casi in cui la rete internet sia indisponibile ed il medico non possa utilizzare il servizio di call center per necessità di privilegiare l’assolvimento degli obblighi assistenziali.
Il lavoratore, quando è in possesso di certificazione cartacea, compresa quella rilasciata dalle
Strutture pubbliche (ASL, Ospedali…) deve trasmettere entro due giorni lavorativi dal rilascio:
• il certificato medico all’Inps, se appartiene alle categorie per le quali l’Istituto è tenuto ad erogare l’indennità di malattia;
• l’attestazione al proprio datore di lavoro, pubblico o privato.
Per quanto riguarda l’Inps, la certificazione può essere consegnata direttamente agli sportelli oppure spedita con raccomandata (la data di spedizione è quella del timbro postale). Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rilascio si perde il diritto al rimborso per i giorni di ritardo.
È possibile inviare il certificato via fax o posta elettronica, ma solo allo scopo di rispettare il termine di consegna: la certificazione originale infatti deve comunque pervenire al più presto all’Istituto e comunque nel termine di un anno, pena la perdita del diritto all’intera indennità. I certificati attestanti periodi di ricovero possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali di un anno.

VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI
Occorre precisare che la correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di residenza e di reperibilità è elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche di controllo. Il lavoratore deve verificare con la massima attenzione e precisione l’esattezza e la completezza, anche nel dettaglio, di queste informazioni al momento dell’inserimento da parte del medico nel certificato telematico o in quello cartaceo. La responsabilità circa la correttezza di queste informazioni ricade unicamente sul lavoratore, che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al momento dell’inserimento da parte del medico, o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso: l’indirizzo errato o incompleto sul certificato non sono motivo di giustificazione per il lavoratore, in caso di visita di controllo non effettuata per questa ragione.