Novità in materia di formazione per dipendenti e lavoratori autonomi

25/07/2012

La formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori come momenti fondamentali nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali hanno costituito sin dal varo del dlgs 626/94 un caposaldo della normativa del settore, ulteriormente potenziato dal testo unico sulla sicurezza contenuto nel decreto 81/2008 che ha previsto per tutte le figure professionali percorsi formativi specifici.
Tre recenti documenti frutto di altrettanti accordi maturati in sede di conferenza permanente Stato-Regioni hanno disciplinato, come prescritto dal dlgs 81, tutti gli aspetti applicativi della formazione, che, ovviamente, anche per il settore agricolo assume un ruolo centrale.
I documenti trattano rispettivamente della formazione dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e degli utilizzatori di particolari macchine e attrezzature.

DATORI DI LAVORO
La parte relativa al datore di lavoro definisce la formazione di quegli imprenditori che decidono
di assumere in proprio il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP).
A questo proposito possiamo trovare oggi soggetti in tre diverse condizioni:
• I datori di lavoro che hanno assunto manodopera per la prima volta dopo l’entrata in vigore degli accordi (gennaio 2012); per questi devono essere applicate in toto le nuove regole, che concedono comunque un periodo di 90 giorni all’imprenditore per completare il percorso formativo, che per il settore agricolo, considerato a rischio medio, assomma a 32 ore, in luogo delle 16 previste dalla vecchia normativa.
• I datori che hanno frequentato con profitto un corso nell’ambito della vecchia normativa, per i quali la formazione pregressa viene riconosciuta valida.
• I datori esonerati dall’obbligo formativo in quanto assuntori di manodopera antecedentemente
al 31-12-1996 con comunicazione di questo loro stato all’ASL ed all’Ispettorato del Lavoro entro la medesima data: costoro continuano a veder riconosciuto l’esonero dalla formazione di base.
Per le ultime due categorie vige tuttavia l’obbligo dell’aggiornamento formativo che deve
avere cadenza quinquennale a partire dal gennaio 2012 e, per il rischio medio, durata minima di 10 ore. Per gli esonerati l’accordo prevede invece che l’aggiornamento venga completato entro 24 mesi (gennaio 2014).

LAVORATORI DIPENDENTI
Anche la formazione dei dipendenti, che la normativa precedente rendeva obbligatoria senza tuttavia dettagliarne i contenuti e la tempistica, viene analizzata nel particolare.
E’ destinata ai lavoratori semplici, ai preposti (lavoratori con limitate funzioni di coordinamento e organizzazione del lavoro) e ai dirigenti.
Nel settore agricolo si devono affiancare alle 4 ore di formazione generale previste per tutti i settori, altre 8 ore di formazione specifica incentrata sui rischi peculiari dell’attività, per un totale di 12 ore. Anche per i lavoratori è contemplato l’aggiornamento a cadenza quinquennale della durata minima di 6 ore.
Per i preposti oltre alla formazione di base deve essere completato un ulteriore periodo di 8 ore con argomenti relativi alle loro funzioni di responsabilità.
Gli accordi individuano anche i momenti di erogazione della formazione che deve essere fornita ai lavoratori al momento dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove macchine o tecnologie.

UTILIZZATORI DI PARTICOLARI MACCHINE E ATTREZZATURE
L’ultimo testo di accordo Stato-Regioni dettaglia invece la formazione riservata agli utilizzatori di particolari attrezzature e macchine quali: piattaforme di lavoro mobili elevabili - carrelli elevatori semoventi (muletti) - escavatori - trattori agricoli o forestali, a ruote o a cingoli.
Per ciascuna di queste macchine è descritta una formazione specifica con programmi differenziati sia teorici che pratici. A titolo di esempio per i trattori agricoli sono fissate 3 ore riservate alla parte giuridica e tecnica e 5 ore per la parte pratica differenziate per il trattore a ruote e per quello a cingoli, da sommare quindi nel caso il lavoratore utilizzi entrambe le tipologie di mezzo. Un aspetto rilevantissimo di questo accordo è costituito dai soggetti interessati all’obbligo vale a dire tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi. Stiamo parlando quindi di quella che è stata impropriamente definita come “patente per i trattori” in quanto anche il coltivatore diretto che utilizza il trattore nell’ambito della propria attività dovrà aver conseguito l’abilitazione derivante da opportuna formazione.
L’entrata in vigore della norma è fissata al 12 marzo 2013, con deroghe e fase transitoria.
Viene riconosciuta la formazione pregressa da integrare comunque con aggiornamento di 4 ore da fruire entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo.
Per il settore agricolo viene anche riconosciuta l’esperienza pregressa a quei lavoratori che dimostrino appunto esperienza documentata di almeno due anni nell’uso delle attrezzature in esame. A questi soggetti sarà richiesto solo l’aggiornamento di 4 ore da svolgere entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Una novità comune ai tre accordi, che ha creato interesse ma anche polemiche, è rappresentata dalla possibilità per tutti i moduli formativi teorici e per quelli di aggiornamento di utilizzare la modalità “e-learning”.
Vale a dire formazione e apprendimento “on line”. Questo percorso formativo dovrà comunque rispettare ben determinati criteri quali la presenza di un tutor (assistente) che dialoghi con gli allievi e la possibilità per questi ultimi di interagire attivamente con i docenti. E’ richiesta anche la creazione di procedure di autoverifica virtuale e comunque una prova finale in presenza. Nel settore agricolo le statistiche sugli incidenti gravi e gravissimi mostrano una costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, frutto dell’impegno nella prevenzione di tutte le parti in causa. Tuttavia i dati evidenziano una situazione ancora molto preoccupante, in ragione della quale non si può che manifestare il totale accordo su ogni norma che possa realmente contribuire a contenere il problema. Le riserve nascono quando alcune regole paiono non tenere assolutamente conto della particolarità del settore agricolo, ad esempio per la presenza di lavoratori stagionali e quando sembrano tendere alla proliferazione di adempimenti burocratici di prevedibile scarsa o nulla efficacia ma certamente molto impegnativi ed onerosi per le aziende.