Controlli Erga Omnes

17/07/2012

È stato firmato, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al momento di andare in stampa, il D.m. 14 giugno 2012, che sostituisce il D.m. 2 novembre 2010.
Tralasciando di trattare quelle che sono le disposizioni relative ai controlli a cui saranno soggetti i vari attori della filiera (viticoltori, intermediari di uve destinate alla vinificazione, vinificatori, intermediari di uve destinate alla D.O. o certificati a D.O., imbottigliatori) e che affronteremo nei prossimi numeri del giornale, preme approfondire quanto già riportato sul numero di aprile a pagina 13.
L’Art. 9 introduce alcune disposizioni che per alcuni vini a D.O. comporteranno delle limitazioni di rilevo, già per altro implicite in molti Disciplinari di produzione. In particolare i soggetti coinvolti sono i vinificatori, gli intermediari di vino e gli imbottigliatori; in questa categoria rientrano le vendite per l’asporto di prodotti sfusi effettuate dagli agriturismo e le vendite effettuate da altri produttori che si sono fatti vinificare da terzi le proprie uve.
Per queste categorie i vini vendibili sfusi al consumatore finale devono essere già certificati e possono uscire dalla cantina solo se opportunamente chiusi e confezionati; non
sono vendibili sfusi al consumatore finale, pertanto, i vini “atti a divenire” DOC/DOCG e quelli per i quali il Disciplinare di produzione impone la vendita in recipienti chiusi e confezionati di un certo tipo.
Sempre per quanto riguarda i prodotti venduti sfusi al consumatore finale, quando i contenitori sono forniti dall’acquirente stesso, valgono le stesse regole anche per i prodotti che non rientrano nella categoria “vino”: mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione.
Sui recipienti dai quali si estrae il vino sfuso devono essere apposti cartelli che indicano: la denominazione di vendita del vino (DOC/DOCG e annata), l’indicazione degli
allergeni (“contiene solfiti”), il titolo alcolometrico effettivo, il prezzo al litro.