Obbligo di indicazione degli allergeni

18/07/2012

È stato pubblicato il Reg. 579/12 del 29 giugno che modifica le norme relative all’indicazione degli allergeni per i vini. Le disposizioni fino ad oggi in vigore non obbligavano i produttori a porre in etichetta indicazioni relative alla presenza di derivati del latte e delle uova (caseina ed albumina ad esempio) nel vino. Tali disposizioni sono rimaste in vigore per i vini immessi sul mercato o etichettati, fino ad esaurimento delle scorte, fino al 30 giugno 2012.
Allo scopo di non pregiudicare la commercializzazione dei prodotti già etichettati viene ribadito che le nuove disposizioni si applicheranno ai vini ottenuti dalle uve della vendemmia 2012 e successive.
Le diciture da porre in etichetta saranno, oltre alla consueta “contiene solfiti”, le seguenti: per i derivati delle uova “contiene uovo”, oppure “contiene proteina dell’uovo”, oppure “contiene derivati dell’uovo” oppure “contiene lisozima da uovo”, oppure “contiene ovoalbumina”; per i derivati del latte “contiene latte”, oppure “contiene derivati
del latte” oppure “contiene caseina del latte” oppure “contiene proteina del latte”. E’ opportuno ricordare che ogni indicazione relativa agli allergeni, in un’ottica di tutela del consumatore, deve essere espressa nelle varie lingue riconosciute dall’UE, a seconda del mercato di destinazione del vino.
Le varie espressioni relative agli allergeni possono essere eventualmente accompagnate dai pittogrammi.