Manovra 2010 - novità in materia pensionistica e di invalidità civile

14/09/2010

È stata pubblicata la legge 122/2010 di conversione del decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Le disposizioni contenute nel Decreto Legge sono state oggetto di innumerevoli emendamenti in sede di conversione, con conseguente ampliamento delle norme e quindi delle novità introdotte. Elenchiamo le novità maggiormente rilevanti

INVALIDITÀ CIVILE:

- Percentuale al 74%
Viene abrogato il 1° comma dell’art. 10 che prevedeva a decorrere dal 1° giugno 2010 l’innalzamento all’85% della percentuale di invalidità necessaria per ottenere l’assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi civili parziali.
Pertanto, la percentuale minima  per l’erogazione dell’assegno resta quella del 74%. 

– Rettifica prestazioni di invalidità civile e di invalidità Inps
Ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità ed ai trattamenti previdenziali di invalidità ed inabilità erogati dall’INPS, in  caso di indebiti e rettifiche relative alle sole risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ne discende che la facoltà di rettifica può essere esercitata dall’INPS entro 10 anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato, salvo i casi dolo o colpa grave dell’interessato già accertati giudizialmente.

- Attestati sanitari falsi
I medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap che producono un illecito pagamento di prestazione incorrono, oltre a quanto previsto dal codice penale, nella reclusione da uno a cinque anni ed alla multa da 400 a 1.600 Euro ed al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti dell’Ente.

- Verifiche straordinarie
Viene elevato da 200 mila a 250 mila il numero dei controlli annui per il 2011 ed il 2012 nei confronti dei soggetti titolari di prestazioni di invalidità civile. Complessivamente, compresi i 100 mila previsti per il 2010, le verifiche riguarderanno 600 mila soggetti.
Nell’attività di verifica straordinaria annuale l’INPS ha facoltà di avvalersi anche delle Comissioni Mediche ASL.

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI:

- Decorrenza dei trattamenti pensionistici dal 2011
Per i soggetti che a partire dal 1° gennaio 2011 maturano i requisiti per il diritto ad andare in pensione di anzianità, in pensione con 40 anni di contributi ed in pensione di vecchiaia, sia con il sistema  retributivo o con il sistema contributivo, la decorrenza (finestre di uscita) dei trattamenti pensionistici è pari a:
- 12 mesi dalla maturazione del diritto, se lavoratore dipendente;
- 18 mesi dalla maturazione del diritto, se lavoratore autonomo.
Le nuove regole in materia di decorrenza non riguardano chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010.

- Applicazione delle precedenti decorrenze
Continuano ad applicarsi le vecchie decorrenze trimestrali e semestrali nei confronti dei:
– lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso al 30.6.2010 e che maturavano i requisiti per andare in pensione entro la data di cessazione del rapporto;
– lavoratori dipendenti che svolgono mansioni per le quali viene meno il titolo abilitante (es.. patente, brevetto, ecc.) allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

Le decorrenze trimestrali e semestrali continuano ad applicarsi nei limiti di 10.000 lavoratori allorquando trattasi di:
– lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati ante 30.4.2010 e raggiungono i requisiti pensionistici prima della scadenza della mobilità;
– lavoratori collocati in mobilità lunga con accordi stipulati ante 30.4.2010;
– lavoratori (settore credito) che beneficiano di assegno a carico del fondo di solidarietà di settore.
- Adeguamento di requisiti anagrafici pensionistici alle speranze di vita

Dal 1° gennaio 2015 per l’accesso alle prestazioni pensionistiche per le quali è richiesto il requisito anagrafico, quali:
– pensione di anzianità (età anagrafica + contributi + quota)
– pensione di vecchiaia (60 anni donne – 65 anni uomini)
– assegno sociale (65 anni)
si procederà ad un adeguamento (innalzamento) dell’età anagrafica sulla base dell’incremento della speranza di vita. Risultano esclusi dalla previsione i soggetti che vanno in pensione con soli 40 anni di contributi.
La valutazione dell’aspettativa di vita è affidata all’ISTAT