Le società agricole non sono di comodo

21/06/2012

Le società agricole non sono di “comodo”

Un ottimo ed importante risultato si è ottenuto a favore delle società agricole grazie alla costante azione di Confagricoltura nei confronti dei competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti con provvedimento dell’11 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha individuato tra le situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, in perdita sistemica per tre anni consecutivi, lo svolgimento esclusivo dell’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c..
Inoltre, con l’integrazione del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.02.2008, prot. n. 23681, a partire dal periodo d’imposta 2012, le società che esercitano esclusivamente le attività agricole, ai sensi del suddetto articolo 2135 del c.c., e che rispettino le condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 (indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola e della dizione “società agricola” nella denominazione o ragione sociale), possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo senza dover presentare apposita istanza di interpello disapplicativo.
L’esclusione opera indipendentemente dal fatto che la società agricola rivesta la qualifica di IAP o abbia optato per la determinazione
del reddito su base catastale.