Novità del comparto vitivinicolo

01/09/2014

Sul sito del MIPAAF, il 21 agosto scorso, è stata pubblicata la circolare dell’ICQRF con cui si forniscono ulteriori indicazioni per l’operatività del Decreto #Campolibero.
A seguito del passaggio al Senato e a seguito degli emendamenti a cui è stato sottoposto, il D.L. 91/2014 è stato convertito in Legge n. 116 dell’11 agosto 2014.
Agrinsieme ha mostrato apprezzamento, in generale, per diverse misure contenute nella norma, tuttavia auspica che possano trovare ancora spazio misure migliorative del testo, soprattutto su temi riguardanti la semplificazione, in particolare nel comparto vitivinicolo.
Nella sua forma definitiva la Legge prevede:
• l’istituzione del “REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI ISPETTIVI”, attraverso il quale le annate dei prodotti su cui sono stati effettuati controlli non potranno essere oggetto di successive ispezioni con le medesime tipologie di controllo, a meno che non vengano accertate irregolarità non conosciute al momento della prima ispezione;
• l’istituzione della diffida per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria. Nel caso in cui venga accertata per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, l’azienda ha tempo 20 giorni per sanare la situazione. Gli ispettori dovranno valutare singolarmente caso per caso la possibilità di “sanare” la violazione. Al di fuori della diffida restano tutte le violazioni che prevedono anche altre sanzioni amministrative non pecuniarie (la chiusura temporanea dello stabilimento, l’avvio alla distillazione dei prodotti, ecc.). Nella nota esplicativa viene indicato come la diffida non possa essere impugnata dall’operatore, in quanto si tratta di un atto che non riporta ancora alcuna sanzione al proprio interno;
• per le violazioni per cui è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se è consentito il pagamento in misura ridotta, la somma può essere ridotta ulteriormente del 30%, ma solo se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica;
• un’importante novità per le aziende di piccole dimensioni; gli stabilimenti enologici con una capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione possono considerare assolto l’obbligo di tenuta dei registri di cantina con la presentazione della dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza.

Luca Businaro