L’obbligo dello spesometro riguarderà anche le aziende esonerate ai fini Iva

05/08/2013

La trasmissione dell’elenco clienti e fornitori, risulta obbligatorio anche per gli agricoltori esonerati, di cui all’art. 34, comma 6, della Legge Iva. Trattasi dei soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. La novità (che trova la sua ratio nella necessità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari; art. 36, c. 8-bis, D.L. n. 179/2012) ha rappresentato una sorpresa, atteso che gli agricoltori in questione sono esentati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento. Per quanto riguarda tali soggetti, l’obbligo della comunicazione decorre per le operazioni effettuate dall’anno di imposta 2013 e quindi l’obbligo del primo invio scadrà entro il 20 aprile 2014. Si invitano pertanto le aziende interessate a prendere contatto con i ns. uffici al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie alla corretta contabilizzazione e conservazione della documentazione necessaria all’assolvimento di tale obbligo.