Handicap - Congedo straordinario

11/09/2013

Estensione parenti e affini 3° grado

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001, nella parte in cui non si include il parente o affine di 3° grado tra i soggetti aventi diritto a richiedere il congedo straordinario per assistere il familiare in situazione di disabilità grave. Tale comma prevede: 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. La presente disposizione è già stata oggetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, tutti finalizzati ad ampliare la platea dei soggetti richiedenti il congedo straordinario in assenza dei genitori o parenti più prossimi (parenti o affini entro il 2° grado), conviventi con il disabile. Nel caso specifico, a richiedere il congedo straordinario era stato il nipote (affine di 3° grado), per assistere lo zio convivente (il marito della sorella della madre), mancando altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave debitamente accertata. In linea con i principi già affermati nelle precedenti pronunce, anche questa volta la Corte Costituzionale riafferma l’importanza della famigl ia nel ruolo di as s i - stenza e socializzazione del soggetto disabile; inoltre evidenzia come la ristretta sfera dei soggetti ammessi a richiedere il congedo straordinario costituisce un’evidente limitazione che pregiudica l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorchè nessuno dei soggetti più prossimi (coniuge, figli, o fratelli/sorelle) siano disponibili o in condizione di prendersi cura dello stesso. Per tale ragione la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, nella parte in cui non consente – in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito – la possibilità per un parente o affine entro il 3° grado, convivente con il disabile, di sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo la propria attività lavorativa per un tempo determinato e beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico, attraverso la richiesta del congedo straordinario.