Nuove disposizioni regionali per la gestione del potenziale viticolo

05/09/2012

Con la D.G.R. 38-4016 dell’11/06/2012 la Regione Piemonte ha messo in atto, a partire dalla campagna 2012/2013, alcune nuove disposizioni per la gestione del potenziale viticolo.
Il potenziale viticolo aziendale è composto:

• dalla superficie effettivamente vitata: superficie coltivata a vite misurata all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,50 e di metri 3,00 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

• dai diritti di nuovo impianto assegnati al produttore ma non ancora utilizzati;

• dai diritti di reimpianto detenuti dai produttori e iscritti al registro informatico regionale dei diritti di reimpianto.

Tutte le informazioni relative al potenziale viticolo aziendale sono contenute nello schedario viticolo, che fa parte dell’Anagrafe agricola aziendale, gestita attraverso il portale informatico SIAP. Il potenziale viticolo è messo a disposizioni degli Enti e delle Strutture di controllo incaricate di svolgere il Piano dei Controlli delle varie Denominazioni di origine, degli organi statali ed dei Consorzi di tutela riconosciuti (rappresentativi di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO riferita agli ultimi due anni). Le informazioni più importanti contenute nella Deliberazione regionale riguardano la gestione delle pratiche di estirpo/reimpianto e la gestione dei diritti di reimpianto. Il regime dei diritti di reimpianto sarà in vigore sicuramente fino al 31 dicembre 2015; come noto, è in corso un dibattito serrato a livello europeo sull’opportunità di proseguire con l’attuale gestione oppure se cambiare a vantaggio di una liberalizzazione degli impianti viticoli. I diritti di reimpianto possono essere utilizzati dalla medesima azienda che li ha generati oppure trasferiti tra aziende agricole e comunque devono essere utilizzati entro i termini prescritti, altrimenti confluiscono nella riserva regionale. Il conduttore che intende procedere all’estirpo di una superficie vitata deve comunicare alla Provincia competente l’intenzione di estirpare almeno 30 giorni prima dell’estirpazione; la Provincia ha l’obbligo di eseguire il controllo in loco del 5% delle comunicazioni suddette; l’estirpazione deve avvenire entro la fine della campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la comunicazione di intenzione di estirpare; il conduttore deve dichiarare l’estirpo entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori; la Provincia entro 180 giorni dalla dichiarazione di avvenuta estirpazione effettua un controllo sistematico (in loco oppure tramite telerilevamento) delle superfici e conferma la concessione del diritto e l’iscrizione dello stesso nel registro informatico. L’inserimento del diritto di reimpianto nel registro informatico regionale consente all’aziende che ne è titolare di esercitare questo diritto attraverso un reimpianto sulla medesima superficie oggetto di estirpo, oppure su di un’altra superficie, tramite una comunicazione di intenzione di reimpiantare inoltrata alla Provincia; la Provincia effettuerà i controlli in loco su almeno il 5% delle comunicazioni suddette. Il conduttore che realizza un reimpianto comunica alla Provincia entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori la realizzazione dell’impianto; alla dichiarazione deve essere allegata la fattura delle barbatelle che attesti la varietà o le varietà di vite utilizzate. Il reimpianto anticipato è consentito alle aziende che non sono titolari di diritti di reimpianto o che ne possiedono una quantità insufficiente; entro la terza campagna successiva a quella in cui è stato effettuato l’impianto, l’azienda deve estirpare una superficie equivalente. A titolo di cauzione a favore della Provincia nel cui territorio viene effettuato l’estirpo, deve essere stipulata una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% del valore medio dei diritti di reimpianto, ovvero 5.000 euro/ha (in passato questo valore era pari al 110% di 15.000 euro/ha). Il trasferimento del diritto di reimpianto può avvenire, per le cessioni, solamente tra aziende che si trovano sul territorio regionale. È consentito, tuttavia, l’acquisto di diritti di reimpianto di provenienza extraregionale, ma per non aumentare il potenziale viticolo regionale la Provincia può applicare un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto sia superiore alla resa di riferimento regionale.

Luca Businaro