Pubblichiamo in allegato la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 24 marzo 2020 sulla circolazione stradale recante le prime indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle norme riguardanti la circolazione stradale, conseguentemente al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Si informa che il Ministero dell’Interno è intervenuto sulle disposizioni legate alla circolazione stradale introdotte dal DL 18/2020(D.L.) con Circolare Prot. 300/A/2309/20/115/28 del 24/03/2020,rivolta alle Prefetture, ai Commissariati di Governo, alla Polizia Stradale, ferroviaria e postale, al Ministero di Giustizia, all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e Polizia di Stato, per fornire in indirizzo operativo per la corretta e uniforme applicazione in materia di:
1. Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione;
2. Scadenza validità della patente di guida;
3. Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza;
4. Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada;
5. Proroga dei termini nel settore assicurativo.
Con riferimento al punto 1, la Circolare interviene per fornire indicazioni relativamente alla possibilità (prevista dall’articolo 92, comma 4, del DL 18/2020) di circolare sino al 31 ottobre 2020 per:
- tutti i veicoli sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 del CdS) entro il 31 luglio 2020. Il Ministero chiarisce che la previsione si applica solo ai veicoli immatricolati che devono essere sottoposti a verifica e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive e la proroga alla circolazione è ammessa solo se la visita a cui devono sottoporti è programmata entro il 31 luglio 2020;
- tutti i veicoli sottoposti a revisione (art. 80 del CdS) entro il 31 luglio 2020.Il Ministero chiarisce che:
Con riferimento al punto 2, la circolare interviene sulla proroga, disposta dall’articolo 104 del D.L,. della scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e identità scaduti al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020. Il Ministero chiarisce che rientra in questa previsione:
- la patente di guida, sia italiana che per quella rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia;
- il certificato di idoneità alla guida (CIG) per i ciclomotori.
Inoltre, viene chiarito che in base alla norma citata, sia