Facciamo di seguito il punto della situazione sull’emergenza peste suina africana, anche in relazione agli atti ministeriali pervenuteci.La PSA, non coinvolge solo gli allevamenti suini, che già dal 7 gennaio
Facciamo di seguito il punto della situazione sull’emergenza peste suina africana, anche in relazione agli atti ministeriali pervenuteci.
La PSA, non coinvolge solo gli allevamenti suini, che già dal 7 gennaio sottostanno alle norme di massima allerta relativamente alla vigilanza sulle misure di biosicurezza nel settore con particolare riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali mangimi, prodotti e persone, già in gravissime difficoltà.
L’ordinanza che alleghiamo alla presente a firma congiunta del ministro della salute e del ministro dell’agricoltura sostanzialmente stabilisce il divieto di attività venatoria nella zona delimitata come infetta.
Tale divieto era già stato esteso a tutta la provincia di Alessandria dall’ordinanza del Presidente Alberto Cirio n. 3 dell’11 gennaio scorso.
L’ordinanza ministeriale congiunta vieta anche tutta una serie di altre attività all’aperto:
- Il divieto delle attività venatorie di qualsiasi tipologia. I servizi regionali, su richiesta degli interessati, possono, a talune condizioni, autorizzare la caccia di selezione.
- Il divieto delle seguenti attività:
o raccolta di fungi e tartufi, o pesca;
o trekking;
o mountain biking;
o altre attività “che, prevedendo l’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infatti, comportino un rischio per la diffusione della malattia.”
Sono comunque escluse le attività connesse alla salute e alla cura degli animali e delle piante comprese le attività selvicolturali.
Anche in questo caso i servizi regionali competenti, sempre su richiesta degli interessati ed a determinate condizioni, possono autorizzare lo svolgimento delle attività vietate; i servizi regionali stessi dovranno comunque fornire ai titolari delle attività autorizzate le istruzioni necessarie ad evitare o ridurre il rischio di diffusione della PSA.
(Tutto questo deve ancora essere normato).
- Ulteriori disposizioni per contrastare la diffusione della malattia saranno adottate con decreto direttoriale del Minsalute.
- L’efficacia dell’ordinanza decorre dalla data di adozione e permane per i sei mesi successivi
L’ordinanza stabilisce infine che ulteriori misure per contrastare la diffusione della malattia dovranno essere adottate dal direttore generale della Sanità e del farmaco veterinario.
Dalla lettura del provvedimento e in particolare per quanto riguarda le eccezioni sul divieto nulla si dice riguardo alle attività agricole e a quelle ad esse connesse (es. agriturismo).
Inoltre, mentre il divieto di caccia è esteso a tutta la provincia di Alessandria dall’ordinanza regionale, quello relativo alle attività sembrerebbe circoscritto solo all’area infetta. (Si veda allegato della situazione ad oggi - All. 3 - che vi invitiamo a leggere con particolare attenzione).
Il 13 gennaio (si veda allegato Blasi) il Capo dipartimento delle politiche europee e dello sviluppo rurale, Giuseppe Blasi, ha inviato alle Associazione venatorie nazionali una nota che ricapitola la vicenda PSA, a partire dal ritrovamento della carcassa infetta nel comune di Ovada, alla stesura del manuale operativo per l’applicazione delle misure di intervento finalizzato a contrastare l’epidemia fino alle indicazioni per redigere un Piano di gestione del cinghiale e della PSA.
Blasi chiede alle Associazioni venatorie anche un