Il Ministero della Transizione Ecologica, con decreto direttoriale n. 54 dell’8 agosto scorso, ha aggiornato le istruzioni operative per la corretta
Il Ministero della Transizione Ecologica, con decreto direttoriale n. 54 dell’8 agosto scorso, ha aggiornato le istruzioni operative per la corretta gestione e il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati in “Conto Energia”.
I pannelli fotovoltaici a fine ciclo sono infatti considerati RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e, mentre per gli impianti domestici (di potenza nominale inferiore a 10 kW) lo smaltimento può essere fatto gratuitamente portando i pannelli in appositi centri di raccolta autorizzati, per quelli professionali (di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW), occorre che il soggetto responsabile conferisca ad un impianto di trattamento autorizzato. Il costo delle operazioni di smaltimento grava, per gli impianti entrati in esercizio prima del 12 aprile 2014, sul produttore in caso di sostituzione e sul proprietario in tutti gli altri casi. Successivamente a tale data, il costo è a carico del produttore.
Per garantire un corretto smaltimento, il GSE trattiene una somma che viene restituita al detentore qualora sia accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal decreto. In caso contrario, il GSE provvede direttamente al conferimento, utilizzando gli importi trattenuti.
Il MITE, con il decreto di agosto, è intervenuto sul valore della quota trattenuta dal GSE fissandola, sia per gli impianti domestici sia per quelli professionali, a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, contro i precedenti 12 euro a pannello per i RAEE fotovoltaici domestici e 10 euro a pannello per i RAEE fotovoltaici professionali.
Sono state modificate anche le tempistiche e le modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal Dlgs n. 118/2020:
- per impianti di tipologia domestica, la documentazione necessaria per comunicare la partecipazione a un Sistema Collettivo dovrà essere inviata entro l’ultimo trimestre del quattordicesimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto;
- per impianti di tipologia professionale la documentazione necessaria per comunicare l’adesione a un Sistema Collettivo dovrà essere inviata entro l’ultimo trimestre del decimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. In merito a quest’ultimo punto, si sottolinea che è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione da compilare.