Negli articoli 18-19-20 del d.l. 144/2022 (Decreto Aiuti ter) si è previsto, l’erogazione di una indennità una tantum di 150 euro da corrispondere nel mese di novembre 2022
Negli articoli 18-19-20 del d.l. 144/2022 (Decreto Aiuti ter) si è previsto, l’erogazione di una indennità una tantum di 150 euro da corrispondere nel mese di novembre 2022 per alcune categorie di lavoratori, pensionati e titolari di prestazioni assistenziali che rientrino nelle particolari condizioni di retribuzione/reddito stabilite.
Con la circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022 l’Istituto provvede a fornire alcune istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittente.
A favore dei lavoratori dipendenti è prevista la corresponsione direttamente dal proprio datore di lavoro di indennità una tantum di 150 euro con la mensilità di novembre.
L’indennità spetta anche nel caso di lavoratori con contratto a tempo parziale.
La condizione per ricevere l’indennità una tantum è avere una retribuzione imponibile (lorda) non eccedente 1.583 euro nel mese di novembre 2022.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps mentre non può essere riconosciuta alcuna indennità se la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio aspettativa non retribuita).
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro.
Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittente, con almeno 50 giornate di lavoro nel 2021 ed un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021, l’indennità è riconosciuta dall’Inps a domanda, con scadenza 30 novembre 2022.
Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) riceveranno la prevista indennità una tantum di 150 euro in automatico dall’Inps se percettori della DS/Agr. relativa al 2021 oppure previa domanda in qualità di lavoratori stagionali con più di 50 gg. nel 2021.