Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio u.s. modificato in data 01-03 us, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello
Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio u.s. modificato in data 01-03 us, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni, per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici. La comunicazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica entro il 16 marzo 2023. Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
Il modello dovrà essere inviato utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet.
Nel provvedimento si evidenzia che a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso di mancata comunicazione del credito maturato o di utilizzo in compensazione superiore all’importo comunicato il relativo modello F24 sarà scartato.
I crediti d’imposta oggetto di comunicazione sono i seguenti:
- energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
- energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
- acquisto di carburante da parte di imprese esercenti attività agricola relativo al terzo e quarto trimestre 2022.
Per le aziende che hanno usufruito del servizio di calcolo ed utilizzo dei crediti d’imposta messo a disposizione dalla nostra Associazione la comunicazione verrà effettuata in automatico. In assenza di tali risultanze non sarà possibile effettuare la comunicazione relativa ai periodi sopra indicati. Gli uffici sono a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni.