Confagricoltura Alessandria
02-09-2024
Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga al 30 novembre 2024

La Legge n. 448/2001 ha introdotto la possibilità di rideterminare, aggiornandolo, il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, al fine di conseguire una minore plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione

Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga al 30 novembre 2024

Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga al 30 novembre 2024

La Legge n. 448/2001 ha introdotto la possibilità di rideterminare, aggiornandolo, il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, al fine di conseguire una minore plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione: in luogo del costo o del valore di acquisto iniziale, infatti, può essere preso a riferimento il valore attribuito al bene da una perizia giurata di stima.

Tale agevolazione è stata oggetto di continue proroghe. Da ultimo, l’art. 1, commi 52 e 53, Legge n. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha disposto la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto di:

- terreni agricoli e edificabili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni, anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2024, non in regime di impresa, da:

- persone fisiche;
- società semplici e associazioni professionali;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il termine per redigere e asseverare la perizia di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere al versamento, unica soluzione o prima rata (di tre), dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 16%, è scaduto lo scorso 30 giugno 2024.

La disciplina dell’agevolazione prevede che i contribuenti che si sono avvalsi di una delle precedenti opportunità di rivalutazione, possano considerare in detrazione dall’imposta

Nell’ambito del c.d. “Decreto Omnibus”, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 agosto 2024 (D.L. 113/2024, art. 7, comma 3), è stato prorogato, dal 30 giugno al 30 novembre 2024, il termine per:

- redigere la perizia di stima del valore del bene oggetto di rivalutazione;
- versare l’imposta sostitutiva del 16%, unica soluzione o prima rata di tre, calcolata sul valore rivalutato come risultante dalla perizia (in caso di pagamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026.

Di conseguenza, i contribuenti che entro lo scorso 30 giugno non sono riusciti a completare gli adempimenti richiesti, dispongono ora del nuovo maggior termine del 30 novembre 2024 per l’accesso all’agevolazione.

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