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P.A.N. - Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari


Il “Piano d’Azione Nazione per l’Uso Sostenibile dei Pesticidi”, come previsto dal decreto legislativo 150/2012 che recepisce la Direttiva Europea 2009/128/CE (obbligatoria per tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea), è entrato in vigore nel 2014. La sua validità è di 5 anni: pertanto il primo è ormai scaduto dal 2019.

Come molti ricorderanno, durante le assemblee di zona tenutesi nel gennaio 2020 avevano descritto lo stato dell’arte del nuovo P.A.N. la cui unica bozza era stata oggetto di oltre 22.000 osservazioni di cui “solo” 15.000 erano state eliminate ed erano in via di definizione le restanti 7.000.

Ma l’emergenza pandemica ad oggi non ha concesso ulteriori passi avanti nella definizione di una seconda bozza su cui effettuare le necessarie valutazioni in vista della prossima entrata in vigore del secondo quinquennio del P.A.N.

L’aspetto agronomico principale del PAN (così lo definiremo d’ora in poi) è l’adizione obbligatoria della difesa integrata delle colture. Per la prima volta nella legislazione nazionale con il PAN si interviene su aspetti legati ad un uso più consapevole e mirato dei prodotti fitosanitari, fino ad oggi mai trattato sotto il profilo normativo. A ben leggere, il PAN non ha avviato un processo contro l’uso dei prodotti fitosanitari, ma contro il loro uso non consapevole, non attento, routinario, acritico ed errato.

Molte delle finalità del PAN sono condivisibili: ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata; tutelare i consumatori; salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi, oltre a promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi.

La bozza dell’estate 2019 poneva particolare attenzione ad alcuni aspetti:

-          il registro dei trattamenti (con le fatture/DDT di acquisto dei prodotti) deve essere conservato in azienda per almeno i 3 anni successivi

-          dovrà essere dimostrata l’adozione di tecniche antideriva e il rispetto delle distanze di sicurezza da aree sensibili (corpi idrici superficiali, aree frequentate dalla popolazione, abitazioni, etc.)

-          provvedere all’informazione preventiva e alla segnalazione del trattamento secondo modalità stabilite dalle Regioni quando si utilizzano prodotti fitosanitari in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalla popolazione (parchi, giardini pubblici, parchi gioco per bambini, sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto, piste ciclabili, aree di sosta etc.)

-          stabilire rapporti di informazione e segnalazione alle aziende confinanti

-          utilizzare ugelli che riducano la deriva di almeno il 50% in una fascia di 5 metri dal confine

-          eseguire il trattamento dall’ultima fila verso linterno

-          utilizzare portate d’aria adeguate allo sviluppo vegetativo e flussi d’aria che investano solo la vegetazione bersaglio

-          velocità non superiore a 6 km/ora e pressioni non superiori a 8 bar

-          per le erbacee, non superare i 50 cm di altezza della barra sopra la vegetazione e usare ugelli asimmetrici di fine barra

-          limitare l’uso dei cannoni (solo arboree ad alto fusto e colture in serra senza la presenza dell’operatore)

-          è fatto divieto di utilizzare droni

-          divieto di usare fitofarmaci a una distanza inferiore a 10 metri dall’alveo dei corpi idrici, fermo restando l’adozione di eventuali maggiori limitazioni contenute nell’etichetta.

-          rispettare fasce di sicurezza – COLTURA NON TRATTATA - nel caso di trattamenti su superfici agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni o loro pertinenze (vialetto, giardino, orto ad uso familiare, etc.). la cui larghezza è variabile da 50 e 15 metri, ma anche fino a 5 a seconda del prodotto fitosanitario adoperato, dell’utilizzo di ugelli antideriva o della presenza di barriere naturali o artificiali che superino la coltura in altezza (che se superiore a 1 metro rendono facoltativa l’adozione della fascia non trattata).

Il PAN sancisce anche il divieto accedere ai campi non trattati almeno nelle 24 ore successive al trattamento senza Dispositivi di Protezione Individuali, salvo maggiori limitazioni previste dall’etichetta dei prodotti.

Tutto questo per una prima, sommaria e non definitiva nota informativa e, ricordiamo che si tratta di una bozza ancora in via di definizione.

 

Un aspetto però è presente sia sulla prima stesura scaduta nel 2019 che sulla bozza che abbiamo avuto la possibilità di consultare due anni or sono e riguarda la promozione di una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l’applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione ed avvertimento, al fine di garantire agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari le disponibilità di informazioni sullo sviluppo delle varie avversità e disporre di bollettini a cadenza periodica che riportino orientamenti operativi sulle principali colture nell’ottica della difesa integrata.

La Regione Piemonte per rendere operativo questo servizio di informazione e di allerta sulle principali patologie, avversità e andamento meteorologico ha istituito un servizio di bollettini riguardanti le principali colture, alla cui redazione contribuiscono anche i nostri tecnici.

I bollettini sono consultabili e scaricabili alla seguente pagina del sito della Regione Piemonte Agricoltura https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan, cliccando su “la bacheca dei bollettini” attraverso la quale si accede ai servizi specifici. Le fotografie proposte segnalano la tipologia delle colture e il tipo di informazione cui i bollettini si riferiscono.

In un futuro che speriamo prossimo questi bollettini saranno consultabili anche sul nostro sito, sul quale sono comunque presenti i bollettini del settore corilicolo, viticolo e frutticolo, frutto delle attività di monitoraggio e coordinamento che i nostri tecnici svolgono nella nostra provincia

Questi bollettini rispondono appieno alle necessità di informazione al pari di quelli che si trovano sulle pagine ufficiali della Regione Piemonte; sul nostro sito sono reperibili alla pagina https://www.confagricolturalessandria.it/bollettini.asp.

 

Infine ancora un aspetto che il PAN tiene in particolare risalto e che riguarda la capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici; questo aspetto, poco accettato da molti agricoltori, è basilare perché il PAN non diventi, come detto, un processo contro i fitofarmaci, ma contro il loro uso errato.

Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni a livello di condizi0nalità su tutti i premi per i quali l’azienda presenta una domanda. L’eventuale reiterazione determina un aumento delle sanzioni fino all’esclusione dai premi, anche per un biennio.

I nostri tecnici sono abilitati a questi controlli, che sono tra l’altro obbligatori per le aziende che aderiscono alle misura agro climatico ambientali. Tutte le aziende sono caldamente invitate a rivolgersi alla nostra struttura tecnica per gli eventuali approfondimenti.

P.A.N. - Formazione


"Particolare attenzione viene posta dal P.A.N. alla formazione degli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari che li utilizzano nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, e i contoterzisti sia nel settore agricolo sia in altri settori.

Il P.A.N. distingue infatti gli utilizzatori professionali dagli hobbisti, ossia coloro che utilizzano prodotti fitosanitari registrati dal Ministero della Salute all’uso non professionale.

Gli utilizzatori professionali entro il 25 novembre 2015 dovranno disporre del patentino, la cui prima acquisizione può avvenire con la frequenza a un corso di 20 ore riconosciuto dalla Regione Piemonte, mentre il suo rinnovo può essere ottenuto o con la frequenza a corsi di 12 ore oppure con il sistema dei “crediti formativi” che la Regione sta implementando.

Rimandando all’azione 2 del P.A.N. consultabile nell’apposita sezione di questo sito gli approfondimenti, invitiamo a collegarsi al link del sito della Regione Piemonte qui di sotto riportato che oltre alle disposizioni normative che trovate anche sul nostro sito, consente nella sezione download di scaricare l’opuscolo edito dalla Regione per la preparazione ai corsi per l’acquisizione e il rinnovo del patentino.

Lo scarico e la lettura dell’opuscolo regionale sono solo un supporto e non sostituiscono la frequenza ai corsi e il sostenere l’esame di abilitazione.

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/certificati.htm