Confagricoltura Alessandria
10-10-2024
Credito d'imposta Transizione 5.0: un'opportunita' da valutare

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto il decreto attuativo che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0: con tale strumento, viene riconosciuto

Credito d'imposta Transizione 5.0: un'opportunita' da valutare

Credito d'imposta Transizione 5.0: un'opportunita' da valutare

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto il decreto attuativo che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0: con tale strumento, viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Nel suo complesso, il “Piano Transizione 5.0" costituisce un importante elemento di continuità con l’operatività del credito d’imposta Transizione 4.0, che ha fornito un grande impulso all’innovazione tecnologica e digitale in agricoltura.

Il Piano Transizione 5.0 dispone di una dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025: risorse queste che si sommeranno a quelle già previste per il piano Transizione 4.0. Si tratterà di due incentivi complementari: mentre il credito di imposta 4.0 continuerà a incentivare l’acquisto di beni caratterizzati da innovazioni digitali, il piano Transizione 5.0 prevederà incentivi più elevati per quegli investimenti in beni e attività che generino risparmi energetici o apportino miglioramenti dell’efficienza energetica.

Nello specifico, sono soggetti ad agevolazione gli investimenti sui processi che determineranno una diminuzione certificabile, calcolata in termini di tonnellate equivalenti di petrolio consumato per unità di prodotto, di almeno il 5% sulla specifica linea produttiva o del 3% sull’intera attività.

Tra le principali criticità, il principio del DNSH – Do Not Significantly Harm, non arrecare danni significativi al raggiungimento degli obiettivi in maniera di ambiente, che è previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 UE, la cui applicazione letterale avrebbe limitato la possibilità di accedere alla misura per le attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, come nel caso delle macchine agricole. I colloqui intercorsi tra il Governo italiano, le associazioni di categoria e la Commissione Europea hanno portato ad un ampliamento sostanziale del campo di applicazione originariamente previsto.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono invece escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, quelle destinatarie di sanzioni interdittive o quelle che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Gli investimenti devono riguardare beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (alle condizioni definite nel successivo art. 6), attraverso i quali è possibile conseguire complessivamente:

In particolare, secondo quanto riportato nell’art. 6, sono agevolabili gli investimenti in:

Nell’ambito del progetto di innovazione, sono agevolabili anche:

In merito agli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (art. 7), questi potranno essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, o anche su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

La normativa è piuttosto complessa e invitiamo gli interessati a prendere contatto con gli Uffici Zona per valutare la misura.

Iin particolare, sono agevolabili le spese relative a:

Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12.

I beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020), nel confermare che non si considerano ammissibili (art. 5) al beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, vengono elencate alcune eccezioni, tra cui:

La riduzione dei consumi energetici va calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti complessivi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. Inoltre, la riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento.

La misura del beneficio è calcolata secondo i seguenti criteri:

 

Investimento

(euro)

Riduzione dei consumi energetici

(struttura produttiva/processo)

3%/5%

6%/10%

10%/15%

< 2.500.000

35%

40%

45%

2.500.000 ÷ 10.000.000

15%

20%

25%

10.000.000 ÷ 50.000.000

5%

10%

15%

Il beneficio è aumentato di:

                                                               

La misura è cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, eccezion fatta per il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale ZES, nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) e Transizione 4.0.

Per l’accesso al credito di imposta il provvedimento prevede il seguente schema.

Accesso al beneficio: Le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva per il completamento del progetto di innovazione. Questa deve includere informazioni sul beneficiario, il progetto (data di avvio e completamento), gli investimenti agevolabili, l'importo del credito d'imposta potenziale e l'impegno a rispettare gli obblighi previsti. La comunicazione deve essere corredata dalla certificazione relativa al risparmio energetico.

Verifica del GSE: Il GSE controlla il caricamento dei dati e la completezza dei documenti, assicurando che i costi siano ammissibili. Entro cinque giorni dalla ricezione, comunica l'importo del credito d'imposta prenotato. In caso di documentazione incompleta, il GSE richiede integrazioni che andranno trasmesse entro dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

Indisponibilità delle risorse: Se le risorse non sono disponibili, la comunicazione preventiva si considera comunque trasmessa. Il GSE, qualora ci sia la disponibilità di nuove risorse, lo notifica all'impresa quando che conferma entro dieci giorni. Il GSE comunica l'importo del credito d'imposta prenotato entro cinque giorni dalla conferma.

Comunicazione degli ordini: Entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, l'impresa deve trasmettere una comunicazione con gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati, con pagamenti di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione degli investimenti.

Conferma del GSE: Il GSE verifica la documentazione e conferma l'importo del credito d'imposta prenotato entro cinque giorni. Se i dati sono incompleti, richiede integrazioni.

Completamento del progetto: L'impresa deve inviare una comunicazione di completamento del progetto entro il 28 febbraio 2026, con dettagli sul progetto completato, gli investimenti effettuati e il credito d'imposta relativo. La comunicazione deve includere le certificazioni specifiche.

Le comunicazioni trasmesse dall’impresa, sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE.

In merito alla fruizione del credito d’imposta il beneficio è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda la certificazione del risparmio energetico il decreto specifica che la riduzione dei consumi energetici deve essere attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate, redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE, che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, dovranno essere comprovate da apposita perizia asseverata (art. 16), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale per la perizia può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Contestualmente al decreto attuativo, è stato pubblicato anche il decreto direttoriale con cui è stata formalizzata l’apertura della piattaforma per la prenotazione degli incentivi, attiva dalle ore 12.00 del 7 agosto 2024 sul sito del GSE, ente incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit. L’indirizzo attraverso cui accedere alla piattaforma è il seguente: TRANSIZIONE 5.0, OPERATIVO IL PORTALE (gse.it).

La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d’imposta sarà disposta con un ulteriore provvedimento del medesimo Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili.

Per ulteriori informazioni in merito a questa importante misura agevolativa non esitate a contattare i Ns. uffici che saranno in grado di fornirvi tutta l’assistenza necessaria per l’espletamento delle pratiche tecniche ed autorizzative.

Home - Credito d'imposta Transizione 5.0: un'opportunita' da valutare