L’art. 1, commi da 445 a 449, Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, ha apportato significative modifiche al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 di cui alla Legge n. 178/2020.
L’art. 1, commi da 445 a 449, Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, ha apportato significative modifiche al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 di cui alla Legge n. 178/2020.
Allo scopo di incentivare l’utilizzo del nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, la c.d. “Legge di Bilancio 2025” ha apportato rilevanti modifiche al c.d. bonus Industria 4.0 di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020.
A seguito di tali modifiche, in particolare:
- il bonus per gli investimenti in beni materiali da effettuare nell’anno 2025 è riconosciuto entro un limite massimo di spesa, al cui raggiungimento non sarà più possibile utilizzare il credito d’imposta;
- il bonus per gli investimenti in beni immateriali opera per i soli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali Industria 4.0, la recente normativa ha introdotto un tetto massimo di spesa, pari a 2,2 miliardi di euro, per gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per espressa previsione legislativa, tale limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali, entro il 30 dicembre 2024 (data di pubblicazione della Legge n. 207/2024), il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, le imprese interessate saranno tenute a trasmettere, esclusivamente in modalità telematica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un’apposita comunicazione, concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. Tale comunicazione dovrà essere resa utilizzando il modello di cui al D.M. 24 aprile 2024, che sarà opportunamente aggiornato da un apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dovrà definirne anche il contenuto, le modalità ed i termini di invio. Inoltre, ai fini della fruizione del credito d’imposta, è previsto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile, redatto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. Una volta raggiunto il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne darà immediata comunicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle domande di fruizione dell’agevolazione.
Pertanto, a seguito del raggiungimento delle risorse disponibili, non sarà più possibile utilizzare il credito d’imposta.
Da ultimo, si evidenzia che la “Legge di Bilancio 2025” non è intervenuta sulle misure dell’agevolazione; resta pertanto confermata la percentuale del 20% sugli investimenti in beni materiali effettuati.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 la norma ha abrogato l’agevolazione per l’anno 2025.
Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B, Legge n. 232/2016, trova quindi (un’ultima) applicazione, nella misura del 15% ed entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per gli investimenti da effettuare entro il 30 giugno 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine sia stato accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese che beneficiano del credito d’imposta sono tenute a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e i documenti relativi agli investimenti agevolabili devono riportare l’espresso richiamo alla norma di riferimento, utilizzando, ad esempio, la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020, riconosciuto dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale dicitura non è richiesta sul verbale di collaudo o di interconnessione del bene, poiché tale onere riguarda unicamente i beni oggetto dell’investimento. Con riguardo all’obbligo di riportare la dicitura sui documenti di trasporto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che lo stesso non sussiste qualora la relativa fattura, contenente la dicitura richiesta, riporti il riferimento ai D.D.T. In ogni caso, qualora si renda necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture e i documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare, regolarizzandoli, i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’avvio di qualsiasi attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Ai fini della fruizione del bonus investimenti è altresì necessario disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al relativo Albo (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, come pure da un agrotecnico o un perito agrario laureato), ovvero di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste ed è stata effettuata l’interconnessione al sistema aziendale. Tuttavia, per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
A seguito delle novità apportate dalla “Legge di Bilancio 2025”, per gli investimenti effettuati nell’anno 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con prenotazione entro il 31 dicembre 2025), è richiesta, ai fini del rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro), la presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di una comunicazione concernente le spese sostenute ed il credito d’imposta maturato. Resta da comprendere se per tali investimenti, stante l’introduzione della nuova comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, siano ancora richieste le comunicazioni da trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici, ossia:
-la comunicazione preventiva (ex ante), nella quale indicare gli investimenti programmati, la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;
- la comunicazione consuntiva (ex post), aggiornata all’atto del completamento degli investimenti programmati.
In ogni caso, considerato che per gli investimenti prenotati entro il 30 dicembre 2024 non opera il rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi, per gli stessi dovrebbe continuare a sussistere l’obbligo di invio delle comunicazioni al GSE.
Il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24; l’utilizzo, deve essere effettuato in tre rate di pari importo, a decorrere dall’anno di interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture.
I ns. Uffici restano a disposizione per qualsiasi informazione in merito.