In applicazione di quanto previsto dal manuale Operativo per la gestione del sistema I&R, pubblicato con Decreto del 7 marzo 2023, gli operatori che detengono ovicaprini devono provvedere all’identificazione individuale dei nuovi nati
In applicazione di quanto previsto dal manuale Operativo per la gestione del sistema I&R, pubblicato con Decreto del 7 marzo 2023, gli operatori che detengono ovicaprini devono provvedere all’identificazione individuale dei nuovi nati nelle modalità previste dal paragrafo 3.3.2 punto 2, ossia mediante marchio auricolare apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo endoruminale, riportanti entrambe lo stesso codice.
Sono esclusi da tale obbligo i capi destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età, per i quali resta l’obbligo di identificazione mediante il marchio auricolare tradizionale, apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale oppure il codice di identificazione individuale dell’animale.
In merito all’emergenza BRC Brucellosi ovicaprina si ribadisce che l’Ufficio III della ex Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha comunicato, in data 20/09/2024 la revoca dello status di indenne da Brucella melitensis agli stabilimenti (allevamenti) ovicaprino della provincia di Alessandria.
Pertanto, la movimentazione da vita sul territorio nazionale di animali provenienti da province NON indenni alla BRC verso le province INDENNI saranno regolate da accordi tra le Regioni interessate. Tali movimentazioni non sono pertanto automaticamente autorizzate.
Si inviata a leggere la comunicazione dell’Asl Al avete per oggetto “Applicazione delle misure di identificazione così come previste dal DM 07/03/24 (vi vedano allegati).
IN ALLEGATO