Confagricoltura Alessandria

PRODOTTI FITOSANITARI



"I prodotti fitosanitari sono composti chimici (di sintesi o naturali) destinati alla protezione delle piante e delle derrate alimentari immagazzinate. Contengono una o più sostanze attive che esercitano l'azione biologica di difesa contro le avversità specifiche che combattono, siano queste crittogame, insetti, malerbe o altri organismi nocivi alle colture. La vendita e l'utilizzazione degli agrofarmaci è possibile solo se questi prodotti sono registrati dal Ministero della Salute; ciascun prodotto registrato viene corredato da una etichetta che contiene tutte le prescrizioni tossicologiche, di sicurezza e d'impiego che ogni utilizzatore deve rispettare.

Le direttive emanate dall'Unione Europea prevedono una revisione periodica delle autorizzazioni e l'esclusione di quelle sostanze attive che non rispettano i sempre più severi parametri di sicurezza e ecotossicologici che le varie sostanze immesse sul mercato devono garantire.
Inoltre le Società produttrici o distributrici possono richiedere l'estensione dell'uso a nuove colture; queste estensioni delle registrazioni possono essere ammesse o meno dal Ministero della Salute in base alle prove che le stesse Società forniscono.

Per le informazioni riguardanti le autorizzazioni e le revoche dei prodotti fitosanitari non più in commercio occorre consultare le seguenti banche dati ufficiali:

Prodotti in revoca
Come detto i prodotti fitosanitari sono oggetto di autorizzazione. Le autorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche e in molti casi o decadono, in quanto non più rinnovate dalle società produttrici o distributrici, oppure sono revocate per motivi legati a nuove evidenze sulla loro pericolosità per la salute degli operatori o dei consumatori, per le api, per gli organismi acquatici.

Nel 2021 sono parecchi i formulati commerciali a base di diverse sostanze attive le cui autorizzazioni saranno revocate o scadute.

I cinque elenchi che trovate qui di seguito contengono i prodotti fitosanitari che nei prossimo mesi non potranno essere più utilizzati - Fonte dei dati delle schede pubblicate: Fitogest®+ -

Qui la legenda per interpretare il contenuto delle colonne contrassegnate con lettere:

R: data revoca: è la data del decreto Ministeriale

P: ultimo giorno per la produzione: è il limite per le Società fitochimiche

C: ultimo giorno per la commercializzazione: è la data limite per i grossisti

S: ultimo giorno per lo smaltimento delle scorte: è la data limite per le vendite al dettaglio

I: ultimo giorno consentito per l’impiego: è la data ultima per il possibile utilizzo in agricoltura, oltre la quale le imprese agricole non potranno più utilizzare quei prodotti, che dovranno essere smaltiti come rifiuto speciale pericoloso.



Limitazioni all'impiego degli erbicidi contenenti la sostanza attiva Terbutilazina in Italia


Il Ministero della salute lo scorso 10 giugno ha emanato il comunicato qui allegato, con il quale annuncia il recepimento delle decisioni della Commissione Europea riguardante il rischio per i consumatori "dovuto all'esposizione ai metaboliti della Terbutilazina qualora questa venga impiegata ogni anno, nello stesso campo, a un livello massimo di 8750 g/ha".

Ha quindi stabilito che entro il 15 settembre 2021 le società fitochimiche avrebbero dovuto adeguare le etichette dei formulati commerciali ad azione erbicida contenenti la Terbutilazina apponendo la frase:" Il prodotto deve essere impiegato una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento” insieme con la seguente “Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006, impiegare ogni 3 anni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”.

In assenza di adeguamento delle etichette entro il 15 settembre 2021sarebbero state revocate le autorizzazioni dei relativi prodotti. L'elenco ufficiale di questi formulati non è stato reso noto, mentre trovate qui allegato ’elenco degli erbicidi la cui etichetta è stata opportunamente aggiornata entro i termini previsti dalle Società Fitochimiche produttrici/distributrici.

Il comunicato ministeriale prevede inoltre che "La commercializzazione dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca e/o della modifica dell’etichetta, la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentiti fino al 14 dicembre 2021 mentre l’utilizzo finale dei prodotti fitosanitari revocati nonché dei lotti commercializzati antecedentemente al 14 settembre 2021 recanti la precedente etichetta, è consentito non oltre la data del 14 giugno 2022”.

Inoltre, i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati e/o la cui etichetta è modificata come sopra indicato, contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca, delle avvenute modifiche e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte. Il Ministero precisa inoltre che:

1) Tenuto conto che fino al 14 giugno 2022 è possibile l’utilizzo in conformità alla precedente etichetta, al fine di rendere applicabili i controlli sul rispetto delle misure contenute nel regolamento in oggetto al presente comunicato, la misura di applicare il prodotto ogni tre anni sullo stesso appezzamento si applica per tutte le applicazioni effettuate successivamente al 14 giugno 2022.
2) Ai fini della tracciabilità, le suddette etichette dovranno riportare la seguente frase: “etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale (data variabile a seconda dell'autorizzazione del formulato) e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 10 giugno 2021, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/824, con validità dal 15 settembre 2021”.
Queste limitazioni si aggiungono a quelle regionali, che trovate qui di seguito, legate all’uso degli erbicidi contenenti la s.a. terbutilazina nelle Zone Vulnerabili da Prodotti Fitosanitari, recentemente inserite nel Piano regionale per la Tutela delle Acque.



Impiego di erbicidi contenenti la sostanza attiva terbutilazina nella Regione Piemonte


Dal 1 gennaio 2008 la sostanza attiva terbutilazina, a causa dei residui presenti nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee destinate all'utilizzo potabile, subisce, come è noto, limitazioni d'impiego. Nelle zone ordinarie la terbutilazina può essere impiegata utilizzando formulati commerciali che la contengono in miscela insieme con altre sostanze attive, alle dosi di etichetta ed esclusivamente sulle colture sulle quali i vari formulati commerciali sono registrati.
Inoltre, nelle Zone Vulnerabili da prodotti Fitosanitari (Z.V.F.) va impiegata ad anni alterni e in forma localizzata sulla fila di semina. La Provincia di Alessandria non è compresa nelle Z.V.F. regionali: la tabella allegata contiene i fogli i mappa dei comuni ove valgono le più severe limitazioni.
Infine occorre ricordare di leggere con molta attenzione le etichette dei prodotti, in quanto contengono prescrizioni supplementari quali il rispetto di una fascia di sicurezza non trattata distante da 5 a 10 metri dai corpi idrici superficiali (a seconda della data di registrazione del prodotto) e, come riportato da alcune etichette, l'utilizzo di ugelli antideriva (in alcune etichette l'utilizzo di questi ugelli può consentire la riduzione della fascia di rispetto). Questa limitazione deve essere applicata a tutti i corpi idrici superficiali sull'intero territorio nazionale (e quindi regionale) in quanto prevista dall'etichetta degli erbicidi contenenti terbutilazina, a prescindere, quindi, se i corpi idrici siano o meno interessati dall'obbligo di realizzazione o mantenimento di una fascia tampone inerbita (e quindi non occupata da una coltura) in ossequio alle norme di condizionalità o al greening.