EMISSIONI IN ATMOSFERA

04/02/2013

Il 26 agosto 2010 è entrata in vigore una normativa che stabilisce che gli impianti di essiccazione e gli allevamenti siano assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia competente per territorio, allo scopo di limitare gli effetti inquinanti e l’emissione dei cosiddetti gas serra.
Sono attualmente obbligate all’autorizzazione “in via generale” tutti gli impianti di essiccazione di cereali, medica semi e foraggi, che entro il 01 settembre 2013 dovranno rispettare un’emissione di polveri inferiore a 20 milligrammo per metro cubo di aria in uscita.
Per quanto riguarda invece la zootecnia sono obbligati all’ottenimento dell’autorizzazione in via generale gli allevamenti che dispongono di una potenzialità di poste per il numero di capi di cui alla seguente tabella:

Si tratta, quindi non del numero medio dei capi allevati, ma delle potenzialità dell’allevamento: ad esempio, se un allevamento dispone di 50 box da 8 capi (capienza massima 400 capi superiori a 400 kg) ma ne ha in funzione al massimo solo 10 (per un carico massimo all’anno di 80 capi), deve comunque richiedere l’autorizzazione in via generale.
Gli allevamenti assoggettati all’autorizzazione per via generale entro il 01 settembre 2013 devono essere adeguate alle forme di stabulazione, stoccaggio di letami e liquami, preparazione dei mangimi, caratteristiche degli impianti di essiccazione, ecc. a quanto previsto dalla normativa qui allegata.