L'Aratro n.10 Novembre 2015 - page 17

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a dicitura “Vino Novello” è una menzione tradizionale protetta,
che può designare solo i vini a DO e IG, sia tranquilli che friz-
zanti.
Ad oggi, in Italia, la produzione ed il commercio del Vino Novello
sono regolate dal D.M. 13 agosto 2012. In sintesi la normativa san-
cisce quanto segue:
• viene escluso l’impiego di prodotto proveniente da annate prece-
denti
• per i vini a DO le uve devono esser interamente raccolte nella zona
di produzione delimitata dal disciplinare di produzione
• il periodo di vinificazione non deve essere inferiore ai 10 giorni
dall’inizio della vinificazione
• la partita di uve deve essere vinificata con macerazione carbonica
per almeno il 40 per cento
• il titolo alcolometrico totale minimo non deve essere inferiore a
11% vol
• gli zuccheri riduttori residui non devono essere superiori a 10 g/l
• l’imbottigliamento deve essere effettuato nella zona di produzione
ammessa dal disciplinare
• l’imbottigliamento può essere effettuato anche prima del 30 ot-
tobre, se il vino rispetta i requisiti per essere definito “Novello”
• il condizionamento (inteso come imbottigliamento) si può effet-
tuare fino al 31 dicembre dell’annata
• nell’etichettatura devono comparire l’annata e la dicitura “No-
vello” o “Vino Novello”, da riportare in maniera visibile in qual-
siasi parte della confezione (anche non nella ”etichetta di legge”)
• nei vini che non possono essere designati come “Novello” sono
vietate le indicazioni “Nuovo”, “Giovane” o simili
• i vini generici con l’annata possono essere messi in commercio
anche prima del 30 ottobre, ma nella loro designazione non è pos-
sibile usare il termine “Novello“ o altri termini affini
• il “Novello” può essere immesso al consumo a partire dalle 00,01
del 30 ottobre; per immissione al consumo si considera l’atto della
definitiva consegna al consumatore finale
• nel registro di vinificazione occorre indicare con precisione i quan-
titativi di uve intere sottoposte a macerazione carbonica che an-
dranno a far parte della partita di vino “Novello”
• nel registro di commercializzazione è opportuno destinare conti
separati per i “Novelli”
• sui documenti di trasporto è obbligatorio indicare l’annata e la
menzione “Novello” o “Vino Novello”; inoltre occorre inserire la
dicitura “da non immettere al consumo prima delle ore 00,01 del
30 ottobre 2015”, se il trasporto avviene prima delle ore 24 del 29
ottobre.
C
on la nota MIPAAF – ICQRF del 16 ottobre 2015, prot. 12970,
sono stati forniti alcuni chiarimenti relativi alla mescolanza di
prodotti vitivinicoli provenienti da diverse zone viticole.
Per i mosti di uve, i mosti concentrati e concentrati e rettificati è pre-
vista l’indicazione, quando si tratta di prodotti sfusi, la zona viticola
da cui è originato il prodotto trasportato, utilizzando le relative ab-
breviazioni (A, B, CI, C II, CII a, C II b).
Il riferimeto alla zona viticola è relativa all’area di raccolta delle uve;
le diverse zone viticole dei prodotti da miscelare e/o da trasformare
devono essere comunque tutte elencate nella designazione del pro-
dotto ottenuto, qualunque sia la percentuale della zona viticola pre-
sente in quest’ultimo; la percentuale di ciascuna zona viticola non
deve essere indicata. Per quanto riguarda i mosti di uve, i MC e i MCR
esiste l’obbligo di indicare alcune operazioni a cui sono sottoposti,
mediante codici specifici (da 0 a 11). Per le altre operazioni diverse da
quelle indicate con i codici da 0 a 11 è prevista l’indicazione del co-
dice 12, accompagnata da una descrizione effettuata dall’operatore.
Per indicare la provenienza dei mosti di uve e dei MC e MCR si distin-
guono tre casi:
– sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state raccolte
le uve: “mosto di...”, oppure “mosto prodotto in...”
– non sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state rac-
colte le uve “mosto ottenuto a... da uve racolte in...”
– risultano da una miscela di mosti di uve o di MC elaborati in due
o più Stati membri: “miscela di prodotti ottenuti in due o più Paesi
dell’Unione Europea”.
NOVEMBRE 2015
17
Confagricoltura
Piemonte
FEASR
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali
Attività di informazione anno 2015 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111.1 sottoazione B
Informazione nel settore agricolo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte
AVVISO AI VITICOLTORI
Ricordiamo che i tecnici viticoli degli
Uffici Zona
e il
responsabile vitivinicolo provinciale
Luca Businaro
sono a disposizione per fornire i seguenti servizi alle
aziende interessate del comparto:
• tenuta dei registri di cantina (vinificazione, com-
mercializzazione, imbottigliamento)
• compilazione dei manuali HAccp
• richieste di campionamento vino
• richieste di contrassegni di stato per imbottigliatori
• assistenza su questioni legate alla legislazione
pagina a cura di
Luca Businaro
Varietà di vite coltivabili in
Piemonte: aggiornamento dell’elenco
C
on deliberazione della Regione Piemonte del 12 ottobre
2015 (n. 18-2223, B.U. del 15 ottobre 2015) sono state
iscritte come varietà idonee alla coltivazione:
– BRAGAT ROSA N. (originario del Roero, possiede caratteristiche
che lo possono accomunare al Brachetto)
– PASSAU N. (ottenuto dall’incrocio tra Dolcetto e Chatus – Neb-
biolo di Dronero)
– MONTANERA N. (ha origine nel territorio tra Saluzzo e Mon-
dovì; maturazione molto precoce e produzione costante).
Documenti di accompagnamento:
tagli e indicazioni
“zona viticola“ e “provenienza”
Vini novelli: riepilogo della normativa
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