L'Aratro n.10 Novembre 2015 - page 12

NOVEMBRE 2015
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L’
Agenzia delle Entrate con
la
Risoluzione n. 86 del
16 ottobre
ha chiarito che
il
reddito derivante dalla pro-
duzione e dalla cessione di
energia fotovoltaica, oltre il li-
mite dei 260mila kWh
, per il
2014 e il 2015, si determina ap-
plicando il coefficiente di reddi-
tività del 25% all’ammontare dei
corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione IVA, se è
rispettato il criterio della connes-
sione all’attività agricola. Nella
citata risoluzione l’Agenzia delle
Entrate ha trattato il caso di una
società che esercita dalla data di
costituzione, l’attività agricola
(codice attività 01.29.00 - “colti-
vazione di altre colture perma-
nenti”): in particolare svolge, “at-
tività agricola di coltivazioni di-
verse (a rotazione frumento,
mais, sorgo, ecc.)” su un terreno
di propria proprietà e, essendo in
possesso di tutti i requisiti for-
mali previsti per le società agri-
cole, ha optato, sin dal primo
anno di attività, per la determi-
nazione del reddito su base cata-
stale, così come previsto dall’arti-
colo 1, comma 1093, della Legge
n. 296 del 2006, senza mai revo-
care la relativa opzione.
Nel corso del 2011, ha realizzato
sul proprio terreno un impianto
fotovoltaico della potenza nomi-
nale di 998,16 KW, avviando la
produzione di energia elettrica,
quale attività connessa.
I dubbi interpretativi della so-
cietà istante riguardano, più pre-
cisamente, l’anno 2014, durante
il quale la stessa ha esercitato le
seguenti attività:
• attività agricola di produzione
di cereali, con un volume d’affari
di qualche migliaio di euro deri-
vante dalla loro vendita;
• attività di produzione di
energia elettrica, superando, tut-
tavia, i limiti fissati dalla Circo-
lare dell’Agenzia delle Entrate n.
32/E del 2009 affinché la pre-
detta attività di produzione
possa considerarsi come con-
nessa a quella agricola e, dunque,
assoggettata al regime della tas-
sazione su base catastale.
Infatti, alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n. 66
del 24 aprile 2015, che ha dato
un’interpretazione autentica
della norma in tema di attività
connesse e produzione di
energia elettrica, sembrerebbe
che l’attività di produzione di
energia elettrica da fonte rinno-
vabile possa considerarsi attività
connessa a prescindere dal ri-
spetto dei limiti posti dalla citata
Circolare n. 32/E del 2009.
Secondo l’Agenzia delle Entrate
nessun contrordine si legge, nella
sentenza n. 66/2015 della Corte
costituzionale, dove i giudici, ri-
manendo nell’ambito della
norma che individua in termini
generali la categoria delle attività
connesse (cioè quelle “esercitate
dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipola-
zione, conservazione, trasforma-
zione, commercializzazione e va-
lorizzazione che abbiano ad og-
getto prodotti ottenuti prevalen-
temente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’alleva-
mento di animali, nonché le atti-
vità dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o ri-
sorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola
esercitata […]” articolo n. 2135
del Codice Civile) e sorvolando
gli eventuali limiti qualitativi o
quantitativi stabiliti dal Legisla-
tore, hanno statuito che sono
sufficienti a garantire la connes-
sione all’attività agricola princi-
pale gli ordinari criteri della
“prevalenza” e del “normale im-
piego”.
In sostanza l’attività connessa
degli impianti fotovoltaici non
deve “snaturare” la vocazione
agricola del fondo.
La norma che ha modificato il re-
gime di tassazione delle attività
connesse a quelle agrarie, vale a
dire il richiamato articolo 22, del
D.L. 66/2014, ha stabilito l’auto-
matismo della tassazione forfet-
taria, per la parte generata dai
primi 200 kw di potenza nomi-
nale installata, a partire dal pe-
riodo d’imposta 2016.
Oltre tale limite, in assenza di
uno dei requisiti di connessione
previsti dalla Circolare n. 32/E
del 2009, l’energia prodotta in
eccesso rispetto a quella che sa-
rebbe derivata da un impianto di
potenza fino a 200 kw, sarà con-
siderata reddito d’impresa.
Nel frattempo, con il comma 1-
bis dello stesso articolo 22, il Le-
gislatore ha previsto una disci-
plina transitoria, da applicare nei
due anni precedenti (2014 e
2015), circoscrivendo l’ambito di
applicazione del nuovo regime
alla sola produzione e cessione di
energia elettrica da fonti fotovol-
taiche oltre i 260.000 kWh anno.
Questo, a condizione che risul-
tino rispettati i criteri di connes-
sione individuati dalla Circolare
n. 32/2009. In caso contrario, sa-
ranno applicate le regole ordi-
narie di determinazione del red-
dito d’impresa.
Infine, l’energia prodotta nel li-
mite dei 260.000 kWh, negli
anni 2014 e 2015, costituisce atti-
vità connessa a quella agricola e
si considera produttiva di red-
dito agrario.
Marco Ottone
Fotovoltaico: i chiarimenti per la
tassazione delle società in opzione
Partnership con Reale Mutua
e Credito Cooperativo
N
el mese di ottobre è continuata da parte di Confagricoltura
l’opera di creazione di nuove collaborazioni con altri enti. In
particolare Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, e Con-
fagricoltura hanno siglato il 27 ottobre scorso a Milano, in una delle
sale di Casa degli Atellani alla Vigna di Leonardo, un importante ac-
cordo di partnership pluriennale, finalizzata a offrire un notevole con-
tributo allo sviluppo delle politiche agricole in Italia e, in particolare,
a favorire concretamente la solidità e la continuità del reddito delle im-
prese associate alla Confederazione.
La collaborazione consentirà la progettazione e la realizzazione di
una serie di strumenti e prodotti in grado di supportare, in modo spe-
cifico, le esigenze delle aziende agricole nazionali in materia di ga-
ranzie e servizi assicurativi. Obiettivo dell’accordo è anche quello di
favorire lo sviluppo di una sistematica politica di prevenzione e ridu-
zione delle possibili fonti di rischio, che gli imprenditori del comparto
corrono nello svolgimento delle loro attività.
L’8 ottobre scorso a Roma Iccrea BancaImpresa e Federcasse (rispetti-
vamente la banca corporate e l’associazione nazionale delle Banche
di Credito Cooperativo e Casse Rurali) hanno siglato insieme a Con-
fagricoltura un accordo nazionale per favorire l’accesso al credito
delle imprese agricole associate alla Confederazione.
In particolare, si legge nell’accordo, il Credito Cooperativo si rende
disponibile ad offrire alle imprese agricole associate a Confagricol-
tura prodotti finanziari dedicati che spaziano dai finanziamenti agrari
di conduzione a prestiti di dotazione a medio lungo termine, sino a fi-
nanziamenti idonei a sopperire a temporanee necessità di cassa, con
una riduzione importante dei costi di istruttoria. Condizione essen-
ziale per l’accesso ai benefici dell’intesa è - da parte delle imprese -
l’attestazione di associazione a Confagricoltura ed il possesso del do-
cumento di analisi finanziaria della propria azienda predisposto da
Agricheck, società collegata a Confagricoltura.
R.S.
Fatturazione elettronica GSE:
dal 3 novembre è scattato
l’obbligo per lo scambio sul posto
S
i informano le aziende associate che a partire dal
3 novembre
scorso, anche per il regime commerciale dello scambio sul
posto
, sono state attivate le funzionalità del Portale del GSE rela-
tive alle “Fatture Energy” in formato elettronico emesse dagli operatori
nei confronti della Pubblica Amministrazione, in attuazione del DM 3
aprile 2013, n. 55. Nello specifico, dalla data sopraindicata il GSE ha
messo, per conto degli operatori, le fatture in formato elettronico,
provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di In-
terscambio - SDI.
Gli operatori sono tenuti ad effettuare la conservazione sostitutiva delle
fatture e delle notifiche del Sistema di Interscambio, messe a disposi-
zione dal GSE sul relativo Portale.
Con tale attività si completa l’iter della fatturazione elettronica per tutti
i settori di produzione di energia da fonti rinnovabili.
I nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in
merito al nuovo sistema di fatturazione e per adempiere all’obbligo
di legge della conservazione sostitutiva in formato elettronico delle
fatture stesse.
M.O.
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