Condizionalità 2014

Con deliberazione n. 12 del 26/5/2014 la Giunta regionale ha adeguato le regole di condizionalità alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, incaricando la Direzione Agricoltura di predisporre ove necessario disposizioni di maggiore dettaglio.

Le modifiche alla normativa nazionale riguardante la condizionalità hanno riguardato i criteri in base ai quali viene determinata la larghezza delle fasce tampone da costituire/mantenere lungo i corsi d’acqua oggetto dello standard 5.2. Mentre in precedenza la norma faceva riferimento allo stato complessivo dei corpi idrici, a seguito della modifica occorre considerare in primo luogo gli stati ecologico e/o chimico, la cui combinazione determina l'ampiezza della fascia tampone secondo i criteri stabiliti dal decreto. In mancanza di questi, o nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, la larghezza della fascia tampone viene determinata in base allo stato complessivo del corpo idrico. I corpi idrici soggetti all’applicazione dello standard 5.2 sono i tratti di fiumi, torrenti e canali individuati nel Piano di gestione dell’Autorità di bacino e assoggettati dalla Regione Piemonte all'obbligo della creazione della fascia di tampone. In base alle decisioni nazionali in materia, gli Assessorati regionali Agricoltura e Ambiente hanno aggiornato gli stati qualitativi in base ai più recenti monitoraggi dei corpi idrici piemontesi e, di conseguenza, hanno rideterminato le larghezze delle fasce tampone in conformità ai nuovi criteri. Queste decisioni sono obbligatorie anche per l'applicazione delle norme di condizionalità per il 2014, salvo le deroghe previste dal decreto stesso (aree montane, terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, prati e pascoli permanenti, ecc). Per l'anno solare 2014, essendo divenuta obbligatoria questa modifica normativa a campagna ormai praticamente conclusa, si è ritenuto necessario ammettere in via transitoria, nei casi in cui la rideterminazione abbia comportato un allargamento della fascia tampone, che ai fini del raggiungimento della nuova larghezza richiesta vengano ritenuti validi i margini della coltura della campagna 2014 o, dopo la sua raccolta, i residui di coltivazione nella fase di graduale sviluppo del cotico erboso ai fini dell’ampliamento della fascia tampone. La Regione ha corredato il proprio comunicato con l'atto formale (la Determinazione Dirigenziale 818 del 29 settembre 2014) qui allegato, l'elenco dei corpi idrici con l'indicazione della larghezza precedente e la definizione di quella nuova e una carta sintetica regionale dei corpi idrici in formato A4 (che non costituisce allegato alla determinazione). Per consentire alle nostre aziende una più agevole lettura di questo elenco abbiamo aggiunto una colonna di confronto tra le due larghezze ed evidenziato i casi in cui la fascia è stata allargata (generalmente da 3 a 5 metri) e i casi in cui invece l'ampiezza della fascia è stata ridotta (fino ad azzerarla), oltre ai casi in cui la fascia non ha subito nessuna variazione.