L'Aratro n.2 Febbraio2016 - page 15

FEBBRAIO 2016
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
L’
INPS con la circolare 2010/2015 ha
provveduto ad aggiornare gli importi
dei trattamenti previdenziali ed assi-
stenziali sui quali influisce la rivalutazione
di perequazione automatica annuale.
Le percentuali di perequazioni automa-
tiche da attribuire sono:
– Anno 2016: l’aumento di perequazione
automatica
previsionale
è pari a 0,0%;
– Anno 2015: la variazione
definitiva
di
perequazione automatica è stata pari a
0,2% (quella previsionale era di 0,3%).
Le operazioni di conguaglio finalizzate al
recupero dello 0,1% non verranno effet-
tuate nel 2016; la Legge di Stabilità 2016
sposta il recupero in sede di rivalutazione
delle pensioni che per l’anno 2016 tecnica-
mente avviene nel 2017.
In ragione di quanto sopra esposto per il
2016 l’importo (provvisorio) del tratta-
mento minimo e delle prestazioni sociali
legati al reddito risultano pari a quello (de-
finitivo) del 2015.
Gli importi provvisori dei trattamenti più
comuni in vigore dal 1° gennaio 2016
sono i seguenti:
• Trattamento minimo
Euro
501,89
(mensili)
Euro
6.524,57
(annui)
• Pensioni Sociali
Euro
369,26
(mensili)
Euro
4
.
800,38
(annui)
• Assegno Sociale
Euro
448,07
(mensili)
Euro
5.824,91
(annui)
Com’è noto la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l’ille-
gittimità del c. 25 art. 24 D.L. 201/2011
(Riforma Monti-Fornero) per la mancata
rivalutazione delle pensioni superiori a tre
volte il trattamento minimo negli anni
2012 e 2013.
Sulla base della L. 109/2015, con la quale
è stata data applicazione alla sentenza e
conseguente recupero delle perequazioni
non riconosciute, nel 2016 gli importi di
pensioni tra tre a sei volte il trattamento
minimo sono stati rivalutati nella misura
del 50% della rivalutazione riconosciuta
per gli anni 2012 e 2013.
Pertanto, chiarisce l’INPS, pur in assenza
di rivalutazione per l’anno 2016, ai desti-
natari della disposizione sarà posto in pa-
gamento un importo di pensione supe-
riore e diverso da quello spettante in via
definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni
intervenute a titolo diverso dalla perequa-
zione nel corso del 2015.
Per il 2016 (così come è stato per il 2015)
- nel caso di soggetto con pensione inte-
grata al trattamento minimo - l’importo
totale della pensione con la maggiora-
zione è di euro 638,83 (trattamento mi-
nimo + 136,44) al mese, pari ad euro
8.304,79 annui. L’importo al cosiddetto
“milione” è stato rideterminato e, per-
tanto, nel 2016 il limite di reddito, per
avere diritto alla maggiorazione, è fissato
in euro 8.304,79 annui (se non coniu-
gato); euro 14.135,55 (se coniugato).
Domanda ASDI
S
ulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato il de-
creto del Ministero del Lavoro contenente i criteri e le moda-
lità di concessione dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI).
La prestazione ASDI è rivolta ai lavoratori che nel 2015 hanno già
percepito la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e
risultino ancora disoccupati.
Il D.M. si compone di nove articoli che in maniera molto detta-
gliata definiscono i particolari requisiti per avere diritto alla pre-
stazione. In particolare si evidenziano:
l’art. 2:
con il quale si elencano i sei requisiti (età, Isee, nucleo fa-
miliare, progetto personalizzato, ecc.) che i beneficiari
devono possedere per richiedere l’ASDI;
l’art. 3:
definisce la durata e la misura della prestazione. L’ASDI
può essere erogata per un massimo di sei mesi e l’importo
è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita;
l’art. 4:
chiarisce i casi e le condizioni di compatibilità dell’ASDI
con attività lavorative;
l’art. 5:
tratta del progetto personalizzato, il quale costituisce un
fondamentale requisito per l’erogazione dell’ASDI;
l’art. 6:
illustra le sanzioni conseguenti al non rispetto dei partico-
lari adempimenti che il beneficiario è tenuto ad osservare;
l’art. 7:
definisce le modalità di presentazione della domanda.
La domanda ASDI va presentata all’INPS con procedura
telematica a partire dal primo giorno successivo al ter-
mine della NASpI ed entro il termine di decadenza di
trenta giorni.
Disoccupazione agricola
Scadenza al 31 marzo
L
a disoccupazione agricola è un’indennità a sostegno
del reddito spettante agli operai agricoli a tempo de-
terminato e agli operai agricoli a tempo indetermi-
nato che hanno lavorato per una parte dell’anno.
Si ha diritto alla disoccupazione agricola al secondo anno
di lavoro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate
almeno 102 giornate e se si hanno due anni di anzianità as-
sicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la
domanda.
Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori
purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di gior-
nate lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 gior-
nate.
Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferi-
mento.
Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene per accredito
su conto corrente bancario/postale.
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto
l’assegno per il nucleo familiare.
Si ricorda che la scadenza ultima per presentare la do-
manda di disoccupazione è fissata inderogabilmente al
31 marzo. Nessuna scadenza è invece fissata per chi
chiede solo gli assegni familiari.
Rinnovo pensioni
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