L'Aratro n.9 Ottobre 2015 - page 17

OTTOBRE 2015
17
Confagricoltura
Piemonte
FEASR
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali
Attività di informazione anno 2013-2014 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111.1 sottoazione B
Informazione nel settore agricolo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte
I
n una comunicazione di risposta a quesiti del nostro Ministero la
UE ha modificato in modo abbastanza drastico le regole che ri-
guardano l’erba medica nell’ambito della Riforma PAC.
Come si ricorderà nella campagna agraria 2015, prossima alla conclu-
sione, l’erba medica era considerata a tutti gli effetti una pianta er-
bacea da foraggio e pertanto concorreva nel determinare la percen-
tuale del 75% di piante foraggere che esonerava dal greening le
aziende agricole interessate all’obbligo.
Per questo motivo inoltre, per la diversificazione, non era considerata
una coltura a se stante, ma facente parte appunto del gruppo omo-
geno delle foraggere.
Infine, in quanto foraggera, qualora mantenuta per più di 5 anni con-
secutivi in campo, costituiva un prato stabile a sua volta sottoposto al
terzo obbligo di greening, vale a dire il mantenimento dei prati per-
manenti, assoluto in aree “natura 2000” e vincolato ad autorizza-
zione di aratura da AGEA nella altre aree con riserva di obbligo di ri-
pristino di pari superficie in caso di superamento a livello nazionale
di una soglia minima garantita di prati-pascoli permanenti.
Oggi invece l’erba medica, in purezza o miscelata con altre legumi-
nose, viene considerata da Bruxelles una coltura a tutti gli effetti con
il vantaggio di costituire da sola una coltura avvicendante e di non
trasformarsi in prato permanente per cicli di 6 o più anni.
Gli svantaggi dell’interpretazione comunitaria sono che gli esoneri
previsti per l’erba medica in quanto foraggera non esistono più e
quindi il medicaio non concorrerà più a determinare la quota del
75% di foraggere che esonerava dagli obblighi di greening, a patto
che i restanti seminativi fossero inferiori a 30 ettari. Caso limite si ri-
scontra per un’azienda totalmente investita a medica che nel 2015 ri-
sultava totalmente esonerata e nel 2016 si troverebbe nella condi-
zione di dover diversificare 2 o 3 colture a seconda della superficie
con evidenti problemi organizzativi o di rinuncia al contributo gree-
ning. Per questo aspetto sono stati intrapresi passi con la Commis-
sione per cercare di introdurre deroghe che evitino forti penalizza-
zioni per le aziende coinvolte.
Importante, infine, sottolineare che l’erba medica in quanto legumi-
nosa azotofissatrice continua ad essere una coltura valida per soddisfare
l’obbligo di mantenimento del 5% dei seminativi ad EFA (area di inte-
resse ecologico) sempre con un coefficiente di trasformazione di 0.7.
È
stato recentemente pubblicato un
decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti che norma
l’obbligo della revisione delle macchine agri-
cole ed operatrici ed alcune modalità di ese-
cuzione.
È disposta la revisione generale, con periodi-
cità di cinque anni, delle seguenti macchine
agricole:
- trattori agricoli;
- macchine agricole operatrici semoventi a
due o più assi;
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva
a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate;
- rimorchi agricoli con massa complessiva
inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimen-
sioni d’ingombro superano i 4,00 metri
di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
È disposta inoltre la revisione generale, con
periodicità di cinque anni, delle seguenti
macchine operatrici:
a) macchine impiegate per la costruzione e
la manutenzione di opere civili o delle in-
frastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o
ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e si-
mili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movi-
mentazione di cose.
Le modalità di esecuzione della revisione sa-
ranno definite con un prossimo decreto ap-
plicativo del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
che introdurrà la possibilità di effettuare tale
revisione mediante unità mobili.
L’obbligo di revisione per i trattori agricoli
entra in vigore a far data dal 31 dicembre
2015 e prevede che le macchine nuove ven-
gano revisionate successivamente alla messa
in esercizio ogni cinque anni entro il mese
corrispondente alla prima immatricolazione.
Per le macchine immatricolate prima dell’en-
trata in vigore della norma, l’obbligo di revi-
sione decorre in base al calendario riportato
nella tabella a lato.
Le macchine agricole operatrici ed i rimorchi
agricoli sono sottoposti alla revisione gene-
rale a far data dal 31 dicembre 2017.
PAC 2016
Nuove regole per l’erba medica
Revisione delle macchine agricole
Trattori agricoli immatricolati entro
il 31 dicembre 1973
Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal
1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990
Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal
1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010
Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il
1° gennaio 2016
Revisione al 5° anno entro la fine del
mese di prima immatricolazione
pagina a cura di
Roberto Giorgi
aratro N 9-2015.qxp_Layout 1 15/10/15 13:45 Pagina 17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20
Powered by FlippingBook